COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 180. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMI SANTA CECILIA CALCIO E REAL OLIVETO CITRA CALCIO – GARA SANTA CECILIA CALCIO / REAL OLIVETO CITRA CALCIO DELL’1.06.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.S.A.T.,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 180. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMI SANTA CECILIA CALCIO E REAL OLIVETO CITRA CALCIO – GARA SANTA CECILIA CALCIO / REAL OLIVETO CITRA CALCIO DELL’1.06.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, vista la propria precedente decisione (dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale), n. 179, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 28 del 10 ottobre 2013, alla pag. 544, con la quale era stata sospesa ogni decisione nel merito, nonché era stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C. per i suoi eventuali accertamenti; sentita, nella riunione del 17.11.2014, nella persona del suo rappresentante, la società Santa Cecilia; riascoltato, altresì, nella riunione dell’1.12.2014, l’arbitro, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, osserva: all’esito della sua indagine, la Procura Federale ha concluso per la permanente sussistenza di dichiarazioni e posizioni del tutto contrastanti tra l’arbitro della gara in epigrafe, sig. Migliozzi Massimiliano Donato, da una parte, e le due società reclamanti dall’altra. La Procura Federale ha apprezzabilmente allegato, alla propria chiarificatrice relazione, una significativa documentazione. Tra i diversi documenti, sono stati allegati: a) verbale di confronto, eseguito dai due Collaboratori delegati dalla Procura Federale, tra il Presidente della società Santa Cecilia Calcio, sig. Domini Donato, e l’innanzi nominato arbitro; b) disegno del campo di giuoco, ad opera dell’innanzi nominato sig. Domini; c) disegno del campo di giuoco, ad opera dell’arbitro, sig. Migliozzi; d) verbale di successivo sopralluogo dei due Collaboratori della Procura Federale, eseguito presso il campo “Albino Coglianese” di Oliveto Citra, con accluse foto dei luoghi (questi ultimi sono stati descritti anche nella relazione, unitamente al percorso per raggiungerli). Dall’esame dei richiamati documenti, si evince che il disegno del campo redatto dall’arbitro, sig. Migliozzi, non corrisponde alla descrizione dei luoghi operata dalla Procura Federale, né alle foto dalla stessa scattate: descrizione e foto alle quali, viceversa, corrisponde il disegno eseguito dal sig. Domini, Presidente del Santa Cecilia Calcio. In sintesi, la documentazione trasmessa dalla Procura Federale, articolata e puntuale, si appalesa idonea, di per sé, alla definizione della controversa vicenda. Pur tuttavia, questa Corte Sportiva, dopo aver sentito, nella riunione del 17.11.2014, il sig. Domini della società Santa Cecilia Calcio, ha ritenuto, comunque, di convocare per l’1.12.2014, per una nuova audizione, l’arbitro sig. Migliozzi, al quale sono state sottoposte le fotografie del campo di giuoco di Oliveto Citra, scattate dalla Procura Federale, mai visionate dall’interessato in precedenza. Ebbene, il sig. Migliozzi ha ammesso che le “fotografie riproducono una struttura diversa da quella” presso la quale egli si sarebbe recato in data 1.06.2013. Appare evidente, quindi, che l’arbitro, il primo giugno del 2013, abbia, nella più bonaria delle ipotesi, commesso un errore nell’individuazione del campo di gioco, nel quale avrebbe dovuto arbitrare la gara (indicata in epigrafe), per la quale era stato designato, per poi, tuttavia, insistere di essersi recato al campo di gioco di cui alla designazione e che le due società fossero risultate assenti. Appare doveroso, al riguardo, puntualizzare che ad Oliveto Citra esiste un solo campo sportivo, per cui è davvero arduo ipotizzare un errore nell’individuazione del campo medesimo. Deve prendersi atto, dunque, che, a voler accettare la versione fornita dall’arbitro, quest’ultimo si sarebbe recato in una struttura sportiva diversa, rispetto a quella della designazione, della quale non assume alcuna rilevanza, allo stato, scoprire la denominazione e l’ubicazione, pur nella consapevolezza dell’estrema originalità della vicenda in esame. Essa, invero, si sostanzia nel fatto che l’arbitro abbia anche insistito nel dichiarare di essersi recato al campo sportivo di Oliveto Citra e di non avervi trovato alcuna persona, nel mentre le due squadre erano, in effetti, presenti proprio al campo sportivo di Oliveto Citra e vi hanno, addirittura, disputato una gara amichevole, perdurata fino alle ore 19.30, come confermato da testimoni autorevoli ed esterni alle due società, interpellati dai due Collaboratori della Procura Federale (i quali peraltro, nella relazione, hanno sottolineato come, anche dall’esterno del campo di gioco, fosse comunque possibile verificare la presenza di persone all’interno del terreno di gioco). Appare altrettanto evidente che le società ricorrenti abbiano posto in essere tutto quanto di loro spettanza, affinché la gara in epigrafe si svolgesse regolarmente all’ora stabilita, ben diversamente dal comportamento del direttore di gara, che può qualificarsi, anche sulla base della propria deposizione ai Collaboratori della Procura Federale, reticente e tutt’altro che chiarificatore, nonché, nella sostanza, non rispettoso dei canoni dello sport, con l’aggravante di aver determinato sanzioni disciplinari, di rilevante significato sportivo, a carico di due società assolutamente non colpevoli (anzi, semmai, danneggiate dall’atteggiamento del direttore di gara). La decisione impugnata va, pertanto, annullata integralmente. Sussiste non luogo a provvedere in ordine alla rifissazione di nuova data per lo svolgimento della gara, essendo terminata da lungo tempo la stagione sportiva, nell’ambito della quale essa era in calendario. È del tutto conseguenziale, infine, la ritrasmissione del fascicolo, integrato da questa motivazione, alla Procura Federale, per le sue eventuali determinazioni in relazione alla posizione soggettiva dell’arbitro della gara. P.Q.M. DELIBERA riunire i reclami per connessione oggettiva di cui in epigrafe; di accogliere gli stessi e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata; tanto premesso, dispone: a) il non luogo a provvedere in ordine alla rifissazione di nuova data per il recupero della gara in questione; b) nulla dispone in ordine alle due tasse reclamo, non versate dalle ricorrenti; c) dispone la trasmissione della presente delibera alla Delegazione Provinciale di Salerno, per quanto di sua competenza, nonché alla Procura Federale della F.I.G.C., come anche da essa richiesto, per quel che concerne eventuali profili disciplinari a carico del direttore di gara, in relazione a quanto esplicitato nella parte motiva.
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