COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 36. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ABELLINUM CALCIO 2012 – GARA ABELLINUM CALCIO 2012 / POL. DIL. LIONI DEL 2.11.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 36. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ABELLINUM CALCIO 2012 – GARA ABELLINUM CALCIO 2012 / POL. DIL. LIONI DEL 2.11.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 19 gennaio 2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 40 del 6.11.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, fino all’1.07.2015, a carico del calciatore, sig. Festa Adriano, perché “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara colpiva l’arbitro con un calcio alla caviglia destra”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 10.11.2014, nei termini temporali prescritti, la società ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Deve premettersi che l’arbitro, in sede di audizione presso questo Collegio, nel riportasi al suo referto, ha ribadito che il capitano della società Abellinum, n. 4, sig. Festa Adriano, al termine della gara, con un calcio alla caviglia destra, lo colpiva, procurandogli dolore. Ha aggiunto, inoltre, che anche il custode lo colpiva con un calcio alla coscia destra e che entrambi, poi, sono stati fermati da altri calciatori della stessa società e dai dirigenti. Questo Collegio, alla luce di tali situazioni, ritiene che l’entità della sanzione inflitta in prime cure sia equa e proporzionata, in rapporto agli episodi effettivamente verificatisi. Per quanto attiene, poi, alla richiesta di ascoltare il sig. Festa Adriano, essa non può essere presa in debita considerazione, in quanto il reclamo non è stato proposto direttamente dal calciatore squalificato, ma dalla società di appartenenza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Abellinum Calcio 2012; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.
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