COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 37. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETIK – GARA ATLETIK / AQUARA DEL 10.01.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 37. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETIK – GARA ATLETIK / AQUARA DEL 10.01.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo delegato, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 15.01.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore, sig. Tulino Daniele, perché “colpiva un calciatore della squadra avversaria con un calcio”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 18.01.2015, nei termini temporali prescritti, la società ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, dall’istruttoria espletata, nonché dall’audizione della reclamante, questo Collegio rileva che, da parte della reclamante, non è stato disconosciuto il fallo commesso dal calciatore attinto dalla sanzione inflitta dal primo Giudice, ma è stato sottolineato, anche sulla base dell’integrazione al referto arbitrale, trasmesso a mezzo fax dal direttore di gara, che il fallo medesimo, ad opera del calciatore Tulino Daniele, fosse stato posto in opera quale ultimo uomo, per evitare una rete. Questo Collegio, al riguardo, non può ignorare che l’arbitro ha, sia nel proprio referto, sia nel fax integrativo, evidenziato la violenza dell’atto (“azione fallosa, pericolosa e violenta”), oltretutto, per l’appunto, pericolosa per il calciatore antagonista. Deve, quindi, giudicarsi congrua l’impugnata squalifica a carico del nominato calciatore Tulino. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletik; di confermare l’impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Tulino Daniele; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della medesima società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it