COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 38. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VITULA F.C. – GARA VITULA F.C. / REAL CANCELLO ARNONE DEL 17.11.2014 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 29 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 38. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VITULA F.C. – GARA VITULA F.C. / REAL CANCELLO ARNONE DEL 17.11.2014 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 47 del 20.11.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la squalifica, fino al 16.03.2015, al calciatore Nacca Vincenzo, perché, “dopo essere stato espulso per atteggiamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, tentava di colpirlo con una testata, ingiuriandolo e minacciandolo, inoltre, a fine gara, reiterava il suo atteggiamento minaccioso, tentando nuovamente di colpirlo”; la squalifica, fino al 16.02.2015, al calciatore Benincasa Giovanni, perché, “espulso per aver tentato di colpire un avversario con un pugno, alla fine della gara minacciava l’arbitro, tentando di aggredirlo”. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata, in data 26.11.2014, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Vitula F.C. ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Preliminarmente, questo Collegio respinge la richiesta di contradditorio, incompatibile e non consentito, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene alle doglianze, la narrazione fatta dal direttore di gara, in merito al comportamento tenuto dai calciatori, risulta chiara e circostanziata. D’altronde, anche l’entità delle sanzioni, inflitte in prime cure, è da giudicare proporzionata ai fatti accaduti ed alle circostanze aggravanti, che si individuano nella violenza dei gesti, come descritti negli atti ufficiali. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Vitula F.C.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it