COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 41. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO E206 GRAVIT W.L. – GARA E206 GRAVIT W.L. / SPORTING ACCADIA DEL 18.10.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 05 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 41. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO E206 GRAVIT W.L. – GARA E206 GRAVIT W.L. / SPORTING ACCADIA DEL 18.10.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 17.11.2014, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella stessa seduta, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 32 del 23 ottobre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni, impugnate dalla reclamante: a carico del calciatore Abruzzese Albino, la squalifica fino al 18.10.2019, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., per reiterati, gravi gesti di violenza ed ingiuriosi ai danni del direttore di gara; a carico del calciatore Cutillo Giuseppe, la squalifica fino al 18.10.2019, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., per motivazioni analoghe; al dirigente, sig. Cutillo Gennaro, l’inibizione fino al 18.10.2019, per ripetuti atti di violenza ai danni dell’arbitro; quanto all’impugnazione della squalifica a carico del calciatore Cappetta Vito, se ne dispone lo stralcio, in ragione del reclamo presentato, a questo Collegio, direttamente dal tesserato medesimo. Questo Collegio, per quanto attiene al reclamo in discussione, ritiene di dover sintetizzare i fatti, come risultanti dagli atti del fascicolo e dall’audizione della reclamante e dell’arbitro. Ebbene, a fine gara l’arbitro veniva circondato da vari calciatori che reclamavano, in quanto la fine dell’incontro sarebbe stata fischiata con 13’ di anticipo, secondo la versione della reclamante. Il direttore di gara, su questo punto, in sede di audizione presso questo Collegio, ha asserito di essere sicuro che fossero trascorsi i 45’ della seconda frazione di gioco, oltre a due minuti di recupero. Quanto al calciatore Abruzzese Albino, l’arbitro ha asserito, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, di essere sicuro che lo stesso, dopo gli insulti, gli abbia lanciato contro il pallone, colpendolo inoltre con uno schiaffo, confermando anche la partecipazione dello stesso Abruzzese alla fase successiva dell’aggressione ai propri danni. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Cutillo Giuseppe e del dirigente, sig. Cutillo Gennaro, il direttore di gara si è riportato integralmente al proprio referto. Tanto premesso, sulla base delle risultanze dibattimentali, nonché in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, questo Collegio, pur prendendo atto del comportamento collaborativo del presidente della società reclamante, sottolineato nel rapporto arbitrale, delibera di confermare le impugnate sanzioni, ad eccezione di quella a carico del calciatore Abruzzese Albino, che viene ridotta al 31.12.2018. P.Q.M. DELIBERA in via preliminare, di stralciare la posizione del calciatore Cappetta Vito, come specificato nella parte motiva; di ridurre al 31.12.2018 la squalifica a carico del calciatore Abruzzese Albino; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata; dispone, infine, che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti in relazione all’accusa, contenuta nel reclamo della società (in ordine alla quale questo Collegio non è legittimato ad esperire propri accertamenti), che sarebbe stato l’arbitro ad aggredire uno dei calciatori.
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