COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 50. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO JUNIOR DOMITIA – GARA JUNIOR DOMITIA / REAL BOYS MADDALONI C5 DEL 6.12.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 Febbraio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
50. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO JUNIOR DOMITIA – GARA JUNIOR DOMITIA / REAL BOYS MADDALONI C5 DEL 6.12.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita – in due distinte riunioni, il 2 ed il 9 febbraio 2015 – la reclamante, con l’assistenza del difensore legale, atteso che essa aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, nell’odierna seduta, l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell’11.12.2014, è stata inflitta la squalifica, fino al 5.06.2015, al calcettista Esposito Stefano, perché, “espulso dal direttore di gara, dagli spalti lo ingiuriava e lo colpiva con uno sputo alla guancia”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 18.12.2014, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Junior Domitia s’è opposta alla citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, la reclamante, in sede di audizione, presso questo Collegio, nega che il calcettista, sig. Esposito Stefano, dopo l’espulsione, abbia ingiuriato, dagli spalti, il direttore di gara e lo abbia attinto, alla guancia, con uno sputo. In subordine, la ricorrente ha chiesto una congrua riduzione, in ragione delle modalità, con le quali sarebbe stata posta in essere l’infrazione. Il direttore di gara, ascoltato nell’odierna riunione, ha confermato, viceversa, il proprio rapporto, dando anche contezza delle circostanze per le quali ha potuto individuare con certezza il responsabile del gesto antisportivo, nella persona del sig. Esposito Stefano. Pertanto, data la natura di fonte privilegiata di prova che caratterizza le dichiarazioni dell’arbitro, esse non possono essere disattese dalla Corte, dovendo essere considerate prevalenti sulle dichiarazioni di parte. Purtuttavia, la dinamica dei fatti, così come riferita dall’arbitro, senza scalfire l’obiettiva considerazione che il comportamento posto in essere è da giudicarsi assolutamente deplorevole, al fine della congruità e coerenza della sanzione, comporta la sua riduzione a tutto il 15.04.2015. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Junior Domitia, di ridurre al 15 aprile 2015 la squalifica a carico del calcettista Esposito Stefano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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