COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 51. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO QUARTO S.R.L. – GARA ISOLA DI PROCIDA / QUARTO S.R.L. DEL 24.01.2015 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 51. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO QUARTO S.R.L. – GARA ISOLA DI PROCIDA / QUARTO S.R.L. DEL 24.01.2015 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 74 del 29.01.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, fino al 24.03.2015, all’allenatore, sig. Amorosetti Ciro, perché, “a fine gara, scattato dalla panchina con fare minaccioso, tentava di aggredire il direttore di gara”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 3.02.2015 e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 4.02.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Quarto s.r.l. ha proposto reclamo avverso le citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Essa ha sostenuto, nel proprio atto di impugnazione, che alla fine di una gara con esito positivo (vittoria sul campo di gioco), non poteva, sotto il profilo logico, sussistere alcun presupposto per un tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro, essendo l’innanzi nominato allenatore animato solo dall’intento di chiedergli il motivo per cui aveva prolungato il recupero di altri 2’ oltre il termine stabilito. Ad avviso della reclamante, dunque, l’arbitro avrebbe equivocato sulle reali intenzioni dell’allenatore. Deve, tuttavia, aggiungersi che il direttore di gara, le cui dichiarazioni configurano, com’è ben noto, fonte privilegiata di prova, ha precisato anche, nel suo referto, che solo l’intervento di alcuni calciatori della società Quarto aveva impedito all’allenatore di avvicinarsi all’arbitro medesimo. Valutate tutte le circostanze e le deduzioni, questo Collegio, che ovviamente non può escludere che l’adrenalina del momento abbia influito sul comportamento del tesserato in esame (in conseguenza del tempo di recupero concesso dall’arbitro che egli, con la sua squadra in vantaggio, riteneva eccessivo), ritiene di dover ridurre, per motivi di equità e congruità, all’11.03.2015. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Quarto s.r.l., di ridurre fino all’11.03.2015 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Amorosetti Ciro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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