COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 Febbraio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 52. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NEAPOLIS – GARA NEAPOLIS / SANTA MARIA LA CARITÀ DEL 7.02.2015 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 20 Febbraio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
52. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NEAPOLIS – GARA NEAPOLIS / SANTA MARIA LA CARITÀ DEL 7.02.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 12.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, al calciatore Gallo Gianluca, perché, “a fine gara, lanciava volontariamente contro l’arbitro il pallone senza colpirlo”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 15.02.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Neapolis ha proposto reclamo avverso le citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, in relazione al “lancio del pallone”, la società Neapolis ha obiettato sulla presunta genericità del rapporto del direttore di gara, in quanto esso non fa riferimento né all’indicazione se il gesto del calciatore in argomento sia stato effettuato con le mani o con un calcio, né alla distanza fisica dal direttore di gara medesimo. Sul punto, questo Collegio non può non sottolineare che la stessa reclamante, nella sostanza, pur opponendo articolate motivazioni, non ha potuto negare che il gesto antisportivo sia stato comunque commesso. Sotto il profilo, poi, della congruità, la sanzione inflitta appare coerentemente commisurata all’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Neapolis, confermando la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Gallo Gianluca; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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