COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 56. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO CALCIO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO CALCIO / NEAPOLIS DEL 14.02.2015 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
56. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO CALCIO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO CALCIO / NEAPOLIS DEL 14.02.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 19.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per cinque gare, a carico del calciatore, sig. Lucignano Vincenzo, perché “dopo essere stato espulso e dopo essersi cambiato, si posizionava davanti agli spogliatoi ingiuriando, reiteratamente, la terna arbitrale ed il Commissario di Campo ivi presente” nonché l’ammenda di euro 1.000.00 con obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse perché “verso il termine della gara, una persona estranea, ma riconducibile alla società ospitante, dopo essersi posizionata nello spazio antistante gli spogliatoi, iniziava a minacciare ed ingiuriare ripetutamente il Commissario di Campo ivi presente; la predetta persona, all’invito da parte del Commissario di Campo di accomodarsi negli spogliatoi, improvvisamente lo colpiva più volte, procurandogli un taglio al setto nasale e tumefazioni al volto. L’estraneo veniva bloccato da un dirigente locale e da un altro Commissario di Campo che lo accompagnavano all’interno degli spogliatoi”. Avverso tali decisioni la società ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la società ritiene eccessiva la squalifica inflitta al calciatore Lucignano Vincenzo, in quanto espulso per doppia ammonizione, senza però tener conto delle reiterate ingiurie alla terna arbitrale ed ai Commissari di Campo, così come ritiene eccessiva l’ammenda per la gravissima, ingiustificabile aggressione subita da un Commissario di Campo da parte di un estraneo (la cui presenza all’interno del rettangolo di gioco rientra nella responsabilità esclusiva della società ospitante, ovvero la reclamante): un estraneo che, oltre tutto, inizialmente minacciava ed ingiuriava il predetto Commissario di Campo. Questa Corte Sportiva, tenuto conto delle conseguenze della violenza subita dal C.C., che ha riportato un taglio al setto nasale e tumefazioni al volto, ritiene del tutto congrue le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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