COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 57. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CASALE DI TEANO – GARA CASALE DI TEANO / NEW STAR VILLA DI BRIANO DEL 14.02.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 05 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 57. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CASALE DI TEANO – GARA CASALE DI TEANO / NEW STAR VILLA DI BRIANO DEL 14.02.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 19.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dei calciatori Marcelo Angelo, Marrandino Gennaro, Palermiti Antonio e Santillo Valerio, la squalifica per cinque giornate di gara, “per partecipazione a rissa con tesserati della squadra avversaria”. Avverso tali decisioni, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo la società Casale di Teano. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, la società reclamante, nonché il direttore di gara nel referto fanno presente che l’ingresso in campo di alcuni tifosi ospiti avevano lo scopo di colpire i calciatori della squadra di casa. Di conseguenza l’operato ed il coinvolgimento nella vicenda da parte dei calciatori del Casale di Teano hanno configurato la conseguenza dell’aggressione subita, senza alcuna volontà di attiva partecipazione, se non da parte dei calciatori Marrandino Gennaro e Palermiti Antonio, che hanno, a loro volta, reagito con veemenza, per cui questo Collegio ritiene congrua la squalifica a loro inflitta; viceversa, per i calciatori Marcello Angelo e Santillo Valerio ritiene poter ridurre la squalifica, a loro carico, a tre giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Casale di Teano, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico dei calciatori Marcello Angelo e Santillo Valerio; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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