F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/1913 SEREGNO CALCIO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/1913 SEREGNO CALCIO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015, ha inflitto la sanzione dell’ammenda alla società S.S.D. Pro Sesto S.r.l.. Tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che, all’inizio dell’incontro Pro Sesto/1913 Seregno Calcio del 4.1.2015, sostenitori del Pro Sesto introducevano e utilizzavano materiale pirotecnico (alcuni fumogeni) nel settore ad essi riservato. Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto dell’8.1.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.1.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per 2 iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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