F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 3.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 347 dell’8.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 3.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 347 dell’8.1.2015) La società A.S.D. Futsal Barletta impugna il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, adottato in relazione all’incontro del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2014/2015 Serie B, Girone E, Futsal Barletta/Virtus Rutigliano, disputato a Barletta il 7.1.2015. Nel ricorso si premette che già nella partita di andata vi erano state già tensioni fra le opposte tifoserie e le due società. Allo scopo di prevenire possibili episodi di violenza, aveva predisposto uno specifico servizio di ordine privato, rilevato anche dal referto del commissario di campo. La reclamante, poi, contesta la responsabilità di entrambi i fatti disciplinari addebitatile dal giudice sportivo. In linea subordinata, la società ricorrente deduce l’eccessiva misura della sanzione inflitta. In primo luogo, la società sostiene che la condotta del dirigente allontanato dal campo non integrerebbe alcun illecito disciplinare. Al contrario, il dirigente sarebbe stato oggetto di ripetute provocazioni da parte di altri soggetti, sostenitori della squadra avversaria. Uno di questi, poi, avrebbe “simulato” le conseguenze di una ipotetica violenza del tutto inesistente, La tesi difensiva della società non può essere condivisa. Il rapporto del Commissario di campo descrive minuziosamente il comportamento del dirigente Rana Michele. Questi “si avvicinava con fare minaccioso verso una persona (ragazzo) che indossava la tuta atletica della società “Rutigliano c.5”. Il dirigente Sig. Rana a stretto contatto con la persona alzava il braccio tenendo il pugno della mano chiuso ma senza colpire né quella persona e né altri che erano nei suoi pressi.” Si tratta, all’evidenza, di una condotta meritevole di censura, che non potrebbe essere in alcun modo giustificata dagli “sfottò” pronunciati dai tifosi della squadra avversaria. Non assume particolare rilievo la circostanza che uno dei soggetti coinvolti nel “tafferuglio” potrebbe avere simulato di essere stato colpito dal Sig. Rana. Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare che il referto chiarisce in modo puntuale l’assenza di un contatto fisico del dirigente del Barletta con altri soggetti. Al tempo stesso, però, le risultanze documentali evidenziano l’atteggiamento minaccioso del dirigente, tanto più biasimevole nel contesto temporale successivo alla decisione dell’arbitro. Con riguardo al secondo addebito disciplinare, la società reclamante sostiene che l’episodio del danneggiamento alle autovetture della società reclamante deriverebbe da ignoti e da imprudenza della stessa Rutigliano, la quale avrebbe omesso di chiedere adeguata assistenza e collaborazione alla società ospitante. In linea di fatto, è incontestato che gli episodi di danneggiamento si siano verificati quando i mezzi delle Rutigliano erano parcheggiati all’interno del parcheggio laterale in prossimità dell’ingresso spogliatoi. Tale parcheggio risultava non custodito ma fornito di telecamere di sorveglianza. Risulta comprovata, poi, alla luce del referto del commissario di campo, anche l’ulteriore circostanza secondo cui. all’interno dell’impianto sarebbe stato impossibile ricoverare i mezzi, perché vietato da una ordinanza sindacale. Solo in seguito alla constatazione dei danni, le Forze di Polizia presenti avrebbero permesso, eccezionalmente, l’ingresso dei mezzi delle Rutigliano. 3 Queste circostanze mettono in luce una concreta difficoltà di assicurare in modo pieno e puntuale la custodia e la sicurezza dei mezzi della società ospitata, tale da giustificare una parziale attenuazione della responsabilità della reclamante. Queste circostanze inducono a ritenere che la sanzione complessivamente irrogata alla società reclamante debba essere rideterminata nella congrua misura di € 400,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Barletta di Barletta (Barletta–Andria-Trani) riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it