LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele MAFFEI/A.S.D.SANTHIA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele MAFFEI/A.S.D.SANTHIA CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/12/2014 il sig. Daniele MAFFEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANTHIA' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.950,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.SANTHIA' CALCIO al pagamento in favore del sig. Daniele MAFFEI della somma di €.1.950,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.