LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo BURIANI/S.D.ASTI CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo BURIANI/S.D.ASTI CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/10/2014 il sig. Filippo BURIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.D.ASTI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.875,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.125,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo
allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.D.ASTI CALCIO S.r.I. al pagamento in favore del sig.Filippo BURIANI della somma di €.1.125,00 Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae(@Ind.it si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.