COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 11.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. SCOT DUE EMME avverso squalifica per 4 giornate calc. BIONDI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2015 gara REAL SARSINA – SCOT DUE EMME del 25.1.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 11.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. SCOT DUE EMME avverso squalifica per 4 giornate calc. BIONDI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 29 del 28.1.2015 gara REAL SARSINA - SCOT DUE EMME del 25.1.2015 L'U.S.D. SCOT DUE EMME, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. BIONDI, espulso per frasi blasfeme, prendendo atto del provvedimento del direttore di gara, si dirigeva direttamente verso gli spogliatoi, senza rivolgere alcuna espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro. Facendo riferimento a situazioni ben più gravi punite con squalifiche meno pesanti, chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il referto originario dal quale si rileva che il calc. BIONDI, dopo aver causato un calcio di rigore, rimproverava sé stesso e pronunciava espressioni blasfeme e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, indirizzava all'arbitro una espressione irriguardosa; - ritenuto che il biasimevole comportamento messo in atto dal calciatore possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. BIONDI ANDREA.Nulla dispone per la tassa, non versata.
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