COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. NWAKAUDU RAPHAEL OBINNA, sig. BIAGI MAURO, dirigente A.S.D. PONTE RONCA e A.S.D. PONTE RONCA – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. NWAKAUDU RAPHAEL OBINNA, sig. BIAGI MAURO, dirigente A.S.D. PONTE RONCA e A.S.D. PONTE RONCA - camp. II^ categoria Con nota 2.12.2014 n. 3956-103, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. NWAKAUDU RAPHAEL OBINNA, della violazione dell’art. 1 BIS, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva , per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D.Ponte Ronca, in data 20.9.2014, la gara Ponte Ronca – Monte F.C. valevole per il Campionato Provinciale Allievi; - il sig. BIAGI MAURO, dirigente dell’A.S.D. Ponte Ronca, violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro la distinta della gara A.S.D. Ponte Ronca – Monte F.C. dopo avere sottoscritto la lista dei giocatori per la distinta di gara sopra indicata, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; - la società A.S.D. PONTE RONCA, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal sig. Biagi, nella suindicata qualità come sopra descritto. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. PONTE RONCA ha fatto richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calciatore NWAKAUDU RAPHAEL OBINNA, 1 mese di inibizione per il sig. BIAGI MAURO, 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso e l'ammenda di € 500 per la soc. A. S .D. PONTE RONCA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Rappresentante dell'A.S.D. Ponte Ronca il quale ha dichiarato : che quanto accaduto è frutto di assoluta buona fede; che il fatto che il calciatore Obinna non avesse la nazionalità italiana era in un primo momento sfuggito anche al competente ufficio della Lega Calcio addetto ai tesseramenti dei giovani calciatori; che lo stesso Obinna ha comunque giocato solamente una partita in posizione irregolare ; che in considerazione della non facile situazione familiare del giovane Obinna, la società Ponte Ronca si augura che venga irrogata una sanzione disciplinare particolarmente lieve che consenta un pronto reinserimento del calciatore nei ranghi della propria società così da favorire l’integrazione sociale e il recupero delle condizioni psico-fisiche del ragazzo; - considerato che dalla documentazione in atti risulta che il calc. OBINNA abbia effettivamente preso parte solo alla gara del Campionato Provinciale Allievi Ponte Ronca / Monte F.C. del 20.09.2014; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a d’infliggere : al calciatore NWAKAUDU RAPHAEL OBINNA una giornata di squalifica; al dirigente Sig. BIAGI MAURO venti giorni d’inibizione e alla società A. S. D. PONTE RONCA un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Provinciale Allievi. Manda alla Segreteria del C. R. E. R. per le comunicazioni di rito.
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