COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico calc. MENGACCINI MICHELE, tess. A.C. Real Sarsina e A.C. REAL SARSINA- camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 04.03.2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico calc. MENGACCINI MICHELE, tess. A.C. Real Sarsina e A.C. REAL SARSINA- camp. II^ categoria Con nota 13.1.2015 n. 4896-340, il Procuratore Federale Aggiunto - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. MENGACCINI MICHELE, ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, esprimendo giudizi lesivi dell'onore e della dignità della classe arbitrale, con le dichiarazioni apparse sul proprio profilo Twitter, pronunciando pubblicamente espressioni lesive con intendimento di recare offesa alla reputazione dell'organismo operante nell'ambito della F.I.G.C.; - l'A.C. REAL SARSINA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Ritualmente effettuate le notifiche, sia il calciatore MENGACCINI MICHELE sia la società REAL SARSINA sono presenti all’odierno dibattimento rappresentate da un avvocato munito di delega per la rappresentanza e la difesa delle parti deferite. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : mesi 3 di squalifica per il calciatore Mengaccini Michele ed € 400,00 a carico della società A. C. Real Sarsina. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ascoltato il legale del sig. Mengaccini che in via preliminare ha eccepito la tardività della notifica dell’atto di contestazione da parte della Procura Federale mentre, in relazione al merito del deferimento, ha fatto rilevare che le dichiarazioni lesive furono inserite su Twitter dal Mengaccini a seguito della frustrazione dovuta a una sconfitta dallo stesso ritenuta non meritata; che resosi conto della leggerezza commessa, lo stesso Mengaccini ha prontamente provveduto a togliere le frasi dal proprio profilo Twitter e a chiedere scusa agli organi arbitrali di cui poteva aver leso la dignità e l’autorità; che nei trascorsi calcistici del Mengaccini non c’è traccia di provvedimenti disciplinari. - sentita la società Real Sarsina la quale ha proclamato la sua più totale buona fede facendo presente di essersi adoperata affinché le frasi offensive fossero rimosse dal social network e segnalando di non aver mai avuto in precedenza sanzioni per comportamenti lesivi del principio di lealtà sportiva. d e l i b e r a d’infliggere : al calciatore MENGACCINI MICHELE la squalifica per mesi tre e alla società A. C. REAL SARSINA l’ammenda di € 200,00 .Manda alla Segreteria del C. R. E. R. per le comunicazioni di rito.
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