COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AERKLIMA CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 151 DEL 29-1-2015. GARA: DNA SPORTING SCHOOL – AEKLIMA CRETAROSSA NETTUNO DEL 25-1-2015 Campionato Juniores Primavera.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AERKLIMA CRETAROSSA NETTUNO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 151 DEL 29-1-2015. GARA: DNA SPORTING SCHOOL – AEKLIMA CRETAROSSA NETTUNO DEL 25-1-2015 Campionato Juniores Primavera. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 164 del 13.2.2015 Il Giudice Sportivo, a seguito di quanto riportato nel referto di gara, irrogava alla società reclamante l’ammenda di € 1.000,00 ed al suo dirigente accompagnatore Daniele Festoso l’inibizione sino al 31-3-2015, comminava altresì al calciatore Roberta Pezzella la squalifica sino al 28-2-2018 in quanto capitano e sino all’identificazione dei compagni di squadra che avevano aggredito l’Arbitro procurandogli gravi lesioni. Nel supplemento di rapporto trasmesso dal diretto di gara si poteva leggere che al termine dell’incontro l’Arbitro era stato circondato da vari calciatori della società ospitata che si erano tolti la maglia per non farsi riconoscere e lo avevano insultato ripetutamente, mentre stava rientrando nel suo spogliatoio era stato spinto all’interno sempre da alcuni calciatori che lo continuavano ad insultare ed uno dei dirigenti era stato spinto violentemente contro di lui e lo aveva colpito con una manata in pieno viso, a quel punto a causa del forte dolore e del panico cercava di difendersi agitando le braccia e non escludeva che in quel frangente abbia potuto colpire in volto lo stesso dirigente fortuitamente con il gomito o con la mano aperta. Successivamente veniva trascinato al di fuori dello spogliatoio e gettato a terra veniva colpito ripetutamente con calci al costato e sulle braccia sempre da calciatori senza maglia e che non riusciva ad identificare. Il Giudice comminava quindi l’inibizione al dirigente per non essere intervenuto a protezione dell’Arbitro e la squalifica al capitano quale responsabile dei gesti violenti commessi dai suoi compagni di squadra non identificati. Avverso le sanzioni propone reclamo la società Aerklima Cretarossa Nettuno che contestava la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e precisava che al termine dell’incontro effettivamente alcuni calciatori si erano portati intorno all’Arbitro per chiedere spiegazioni ma questi aveva reagito con una frase minacciosa, del tutto avulsa dal contesto, a quel punto si avvicinava il dirigente Festoso che tentava di placare gli animi dei suoi calciatori ma l’Arbitro, in preda ad un evidente crisi nervosa, lo colpiva volontariamente in pieno volto con un violento pugno, facendolo stramazzare al suolo con una copiosa perdita di sangue dal naso. Il malcapitato doveva essere curato presso l’Ospedale di Aprilia dove veniva emesso un referto con prognosi di sette giorni s.c. che allegava al ricorso. Solo a quel punto intervenivano alcuni dirigenti della squadra locale che, nel tentativo di spingere l’Arbitro all’interno dello spogliatoio per proteggerlo, cadevano in terra insieme a questi . Aggiungevano poi fotografie scattate al termine della gara. In sede di audizione diretta la società precisava ulteriormente gli accadimenti, ribadendo la circostanza dell’aggressione perpetrata dall’Arbitro nei confronti del dirigente Festoso ed addebitava a questa la successiva reazione dei propri calciatori; aggiungeva poi il rappresentante della società di essere stato contattato la sera stessa della disputa della gara dal padre dell’Arbitro che si era qualificato come designatore AIA, che aveva espresso il proprio rammarico per quanto accaduto ed, in particolare, per la reazione violenta del proprio figlio ed invitava la società a non dare seguito a denuncie ed azioni legali nei suoi confronti. Ritiene la Corte che, alla luce della particolarissima dinamica che si può desumere dalle carte e dalle dichiarazioni in atti, si possa allo stato delibare il ricorso solo in riferimento alla posizione del dirigente Daniele Festoso che va prosciolto dagli addebiti. La documentazione medica in atti e la conferma implicita ed esplicita che lo stesso, nell’immediato dopo gara fosse affetto da un trauma al setto nasale con fuoriscita di sangue esclude che gli possa essere addebitata la mancata, altrimenti doverosa, assistenza al direttore di gara. In quelle condizioni il Festoso non poteva essere gravato di alcunché in quanto l’handicap fisico, seppur temporaneo, era tale da escluderne la possibilità di attiva partecipazione agli occorsi. La inibizione a suo carico va quindi revocata. Per il resto è necessario un approfondimento sui fatti che la Corte con i suoi poteri istruttori non può C.U. 178/3 compiere e deve pertanto rimettere gli atti alla Procura Federale della FIGC per l’accertamento dell’esatta dinamica degli avvenimenti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo revocando l’inibizione a carico del dirigente Daniele FESTOSO. Sospende ogni altra deliberazione sulle rimanenti sanzioni irrogate e trasmette gli atti alla Procura Federale della FIGC per gli accertamenti di cui in parte motiva. La tassa reclamo va restituita.
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