COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE C.V. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA AL CALCIATORE MALLIA DANIELE FINO AL 30/09/2015 E AL CALCIATORE TRANZILLO SAMUEL FINO AL 31/10/2015 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55/SGS DEL 5.02.2015 (GARA: FIUMICINO – COMPAGNIA PORTUALE C.V. DEL 1.02.2015 – Campionato Allievi Provinciali di Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 178 /LND del 27/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE C.V. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA AL CALCIATORE MALLIA DANIELE FINO AL 30/09/2015 E AL CALCIATORE TRANZILLO SAMUEL FINO AL 31/10/2015 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55/SGS DEL 5.02.2015 (GARA: FIUMICINO – COMPAGNIA PORTUALE C.V. DEL 1.02.2015 – Campionato Allievi Provinciali di Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 164 del 13.2.2015 La Società Compagnia Portuale C.V. ha contestato le decisioni del Giudice di Prime cure sostenendo che i calciatori Mallia e Tranzillo a fine gara non avrebbero sputato contro l’arbitro colpendolo alla schiena. Il Tranzillo, a detta della ricorrente, sarebbe stato sostituito e alla fine della gara si sarebbe trovato sulle tribune, lontano quindi dal luogo dell’accaduto, mentre il Mallia avrebbe solamente preso parte, al termine dell’incontro, ad una protesta collettiva verso l’arbitro, unitamente a compagni ed avversari, senza rendersi responsabile di atti violenti. Per tali motivi, la Soc. Compagnia Portuale C.V. chiede la revoca delle squalifiche inflitte ai predetti calciatori o, in subordine, una significativa riduzione delle sanzioni. Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – è emerso, per contro, che il Tranzillo, il quale ha partecipato all’intera gara senza essere sostituito, è stato individuato ed identificato chiaramente dall’arbitro, quale autore del gesto dello sputo contro di lui al termine dell’incontro. La stessa responsabilità è da addebitarsi al compagno di squadra Mallia, il quale, anch’egli identificato dall’arbitro, a fine gara lo attingeva con uno sputo alle spalle. Da quanto sopra descritto appaiono inconsistenti le lamentele della ricorrente, pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 febbraio 2015 ha adottato le seguenti decisioni:
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