COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LA RUSTICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECI CRISTIAN E AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DELL’ 11.02.2015 (GARA: EAGLES TIVOLI – SPORTING LA RUSTICA DEL 7.02.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LA RUSTICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECI CRISTIAN E AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 DELL’ 11.02.2015 (GARA: EAGLES TIVOLI – SPORTING LA RUSTICA DEL 7.02.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 177 del 13.2.2015 La Società Sporting La Rustica si è dogliate delle decisioni di primo grado come a margine e chiede una loro riduzione, ritenendole eccessive in rapporto agli accaduti. Tale istanza è stata ribadita in sede di audizione. Dall’esame degli atti ufficiali si è rilevato che durante la gara, sostenitori della ricorrente offendevano e minacciavano ripetutamente l’arbitro e alla fine dell’incontro persona non identificata spingeva più volte l’arbitro con il petto e colpiva con pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, rivolgendo al direttore di gara ingiurie e minacce. Per quanto riguarda il calciatore Ceci, lo stesso, espulso per doppia ammonizione teneva un comportamento gravemente minaccioso verso l’arbitro, rivolgendogli poi ripetute offese da fuori il terreno di giuoco a fine gara. Da quanto descritto appaiono adeguate le sanzioni dell’ammenda e della squalifica inflitte dal primo giudice, per cui in assenza di attendibilità, il reclamo va respinto DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
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