COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’ASD BORGO PODGORA 1950 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 4-2-2015 IN MERITO ALLA GARA MOROLO CLACIO –BORGO PODGORA 1950. CAMPIONATO DI ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 6/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’ASD BORGO PODGORA 1950 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 4-2-2015 IN MERITO ALLA GARA MOROLO CLACIO –BORGO PODGORA 1950. CAMPIONATO DI ECCELLENZA. La società Borgo Podgora inoltrava regolare reclamo al Giudice Sportivo competente avverso il risultato della gara in epigrafe per posizione irregolare di due calciatori della squadra avversaria. Assumeva la reclamante che i calciatori stranieri Ndaw Samba e Movila Mihai Dragos della società Morolo, non erano in posizione regolare in quanto non avevano ottenuto, prima dell’impiego in gara, l’autorizzazione dal Comitato Regionale Lazio, come richiesto espressamente dall’articolo 40 quater delle NOIF. Il Giudice, acquisita la documentazione relativa al tesseramento dei due atleti presso il competente Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio e richiesta ed ottenuta dalla società Morolo documentazione anagrafica, respingeva il reclamo. In motivazione si può leggere che il calciatore Ndaw è di cittadinanza italiana e quindi al suo tesseramento non si applica la disposizione invocata dalla reclamante mentre il calciatore Movila risultava regolarmente tesserato per la società Morolo dal 3-9-2014 a seguito di trasferimento dalla società ASD Alatri La PIseba. Avverso le decisioni del primo Giudice reclama la società Borgo Podgora 1950 per la sola posizione del calciatore Movila, resiste con controdeduzioni e nella richiesta audizione diretta la società Morola. La reclamante insiste nelle sue tesi citando a sostegno la disposizione dell’articolo 40 quater delle NOIF nella parte in cui testualmente recita: “Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate”, comunicazione che non vi è mai stata in quanto di essa non vi è traccia nei comunicati ufficiali. La società Morolo sostiene invece la correttezza della decisione del Giudice Sportivo che ha applicato correttamente le norme in materia ed ha acquisito tutte le notizie ed i documenti utili a conferma di quanto emerge dalla lettura del tabulato calciatori della società. Il reclamo è infondato. Il calciatore Movila è di nazionalità rumena e quindi comunitaria e non ha mai contratto alcun vincolo di tesseramento all’estero. Una volta acquisito il primo tesseramento in Italia, secondo le più volte richiamate norme dell’articolo 40 quater delle NOIF, questi tesserati sono equiparati, per quanto riguarda svincoli e trasferimenti alle norme relative ai calciatori italiani. Quindi una volta che il calciatore Movila ha acquisito il tesseramento in Italia il suo tesseramento è a tempo indeterminato (fatta salva la eventuale scadenza del permesso di soggiorno se previsto) e può essere trasferito con le stesse identiche modalità previste per i calciatori italiani e quindi, senza la necessità di ulteriore autorizzazione, conferma o presa d’atto del Comitato. Solo in caso di svincolo la richiesta di nuovo tesseramento avrebbe avuto bisogno di una nuova comunicazione del Comitato Regionale. Così inquadrata l’applicazione della norma non può che concludersi per l’assoluta regolarità della posizione del calciatore in questione la cui decorrenza di tesseramento per la società Morolo è quella riportata nel sistema informativo, 3 settembre 2014, data del deposito della lista di trasferimento. Per questi motivi la Corte di Appello Sportiva Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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