COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 6/3/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA CADONI CRISTINA, TESSERATA A.I.A. , ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE ROMA 1

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 6/3/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA CADONI CRISTINA, TESSERATA A.I.A. , ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE ROMA 1. Con atto del 12.01.2015, prof. 4862/1169 pf 13-14 /AM / ma, la Procura Federale , deferiva al Tribunale Federale Territoriale,presso il Comitato Regionale Lazio, la Sig.ra Cadoni Cristina , quale tesserata A.I.A., per rispondere della violazione dell’art.1 bis , comma 1 del c.g.s., con riferimento all’art. 40 comma 1 e 2 del regolamento A.I.A., per gli illeciti disciplinari sopra richiamati e quindi per aver consentito, anche dopo la sua audizione , da parte del competente Ufficio della Procura , sul sito internet dell’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica, “G.R.A”., : ”Gruppo Romano Arbitri, ( di cui ella tra l’altro era il Segretario), la pubblicazione di una fotografia che la ritraeva con indosso la maglia ufficiale da direttore di gara, con il logo A.I.A. , del relativo sponsor tecnico Diadora e il logo dell’associazione privata in questione , nonché di aver consentito la presenza, su altra pagina dello stesso sito, del logo FIGC corredato dalla dicitura affiancata, Associazione italiana Arbitri. Il Tribunale Federale Territoriale, , vista la sua competenza , come da art. 3 comma 1 del regolamento A.I.A. , fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alla deferita i rituali termini per il deposito delle memorie difensive. Alla riunione nessuno era presente per la deferita ed il rappresentante della Procura Federale, richiamandosi all’atto di deferimento , concludeva , premessa l’affermazione della responsabilità della deferita, con la richiesta di mesi quattro di inibizione. Nel merito questo Organo giudicante, ritiene sussistere a carico dell’arbitro effettivo Sig.ra Cadoni Cristina, tutte le violazioni ascritte e riportate nell’atto introduttivo della Procura Federale, frutto di attività di indagine, e nello specifico di aver consentito, (anche successivamente alla sua audizione da parte dell’Ufficio Inquirente), sul sito internet dell’Associazione Culturale Sportiva “GRA , Gruppo Romano Arbitri”, l’indebito sfruttamento dei loghi A.I.A. , DIADORA, e FIGC , associandoli a finalità di cui sono estranei i predetti Enti. La violazione si concretizzava inoltre con la pubblicazione di una fotografia sempre nel predetto sito che la ritraeva con indosso la maglia ufficiale di direttore di gara sulla quale si perpetrava l’uso arbitrario dei predetti loghi e con il logo dell’Associazione “G.R.A.” Ritenuta nella fattispecie, la rilevanza delle suddette violazioni messe continuativamente in atto dalla deferita (anche successivamente all’audizione dell’Ufficio della Procura Federale); violazioni che ledono i principi di lealtà, probità e correttezza, e considerato per di più, il ruolo apicale ricoperto all’epoca dei fatti, nella associazione di cui trattasi, questo Tribunale ritiene assolutamente incongrue, per difetto, le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale. Non vi è dubbio che cardine di qualsiasi ente associativo, ed a maggior ragione della maggiore federazione sportiva nazionale, è l’affidamento che, sia gli associati che la generalità degli sportivi e dei cittadini, pongono nelle sue istituzioni e, tra queste, si annovera sicuramente per prestigio ed importanza l’Associazione Italiana Arbitri. Giocare sull’equivoco, come fa sicuramente l’associazione privata G.R.A. e la deferita che ne ricopre incarico apicale, ingenerando nelle associazioni sportive e nei tesserati la errata convinzione che si tratti di un’attività ufficiale della Federazione, usandone i marchi distintivi e le divise, scardina la regolarità dell’attività sportiva, costituendo altresì gravissimo rischio, dal punto di vista legale ed assicurativo, sia per i tesserati che ne dirigono le gare, sia per gli atleti partecipanti. Sanzione adeguata appare al Tribunale quella fissata nel dispositivo, atta a dissuadere la deferita dal porre in essere ulteriormente comportamenti apertamente anti regolamentari e gli altri tesserati dal seguirla nella abusiva attività. Tanto ritenuto. delibera di ritenere la Sig.ra CADONI CRISTINA , Arbitro effettivo di calcio a 5, della Sezione A.I.A. di Roma 1 , responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminarle la sanzione di mesi 12 di inibizione dalle sue funzioni in ambito federale. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R.L. per le comunicazioni di rito.
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