COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 6/3/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI MARINO CLAUDIO PER VIOLAZIONE DEll’ART. 1 COMMA 1 E 3 C.G.S. E FORTITUDO ROMA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 6/3/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI MARINO CLAUDIO PER VIOLAZIONE DEll’ART. 1 COMMA 1 E 3 C.G.S. E FORTITUDO ROMA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento - atto di deferimento del 19 gennaio 2015 n. 4057/1054 PF13-14 gr/mg innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del calciatore Marino Claudio e della società Fortitudo Roma. L’atto di deferimento ha ad oggetto quanto accaduto durante la gara di 1 cat. laziale tra Fortitudo Roma – Cori Calcio del 27.04.2014. Il calciatore Marino Claudio, tesserato per la Fortitudo Roma, per avere al termine della suddetta gara, unitamente ad altri soggetti non identificati, aggredito violentemente alcuni calciatori della squadra avversaria provocando loro lesioni gravi. Gli stessi sono dovuti ricorrere alle cure dell’Ospedale San Giovanni di Roma dove, tra l’altro, uno di essi, Meneghello, riportava la frattura del setto nasale. La società Fortitudo Roma per responsabilità oggettiva. All’udienza del 19.02.2015 è comparso l’Avv. Francesco Corsi quale procuratore di entrambi i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistono questioni preliminari o pregiudiziali, dispone procedersi alla discussione. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo: Marino Claudio: mesi 6 di squalifica, Società Fortitudo Roma: € 350,00 di ammenda Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, da dove tra l’altro emerge che il calciatore Marino, pur ritualmente convocato per essere ascoltato dalla procura non si è presentato, osserva che emerge in maniera inequivocabile il fatto contestato al deferito. Relativamente alla richiesta della Procura, si ritiene di condividerla, considerata la gravità del comportamento del calciatore Marino Claudio. Per gli stessi motivi ritiene responsabile del comportamento del calciatore, la società Fortitudo Roma ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di affermare la responsabilità del calciatore Marino Claudio per le violazioni ascritte e di applicare la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 350,00 a carico della società Fortitudo Roma. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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