COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 10/07/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD QUARTO SPORT Campionato 3° Categoria Play-off Gara dell’1-06-2014 tra Masseroni Marchese / Quarto Sport C.U. n. 44 della Delegazione di Milano datato 05-06-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 10/07/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD QUARTO SPORT Campionato 3° Categoria Play-off Gara dell'1-06-2014 tra Masseroni Marchese / Quarto Sport C.U. n. 44 della Delegazione di Milano datato 05-06-2014 La società ASD QUARTO SPORT ha proposto reclamo avverso la delibera del GS di Milano in forza della quale le è stata comminata l'ammenda di € 1.300,00, è stato squalificato il calciatore SCALISE Antonio sino al 31.10.2014 ed il calciatore DI BENEDETTO CHRISTOPHER sino al 20.10.2014, in quanto l'arbitro non sarebbe stato aggredito dai propri sostenitori ed i calciatori SCALISE e DI BENEDETTO non avrebbero tenuto alcun comportamento violento nei confronti degli avversari al termine della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa commissione ha precisato che i sostenitori della società reclamante non solo hanno invaso il terreno di gara, ma hanno commesso atti violenti nei confronti di calciatori e tesserati, colpendo persino l'arbitro con un calcio tanto che dovevano intervenire le forze dell'ordine per mettere fine agli atti di violenza. L'arbitro ha inoltre confermato di aver individuato con certezza lo SCALISE quale autore di atti violenti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, mentre ammette di non aver chiaramente individuato il DI BENEDETTO il quale ben poteva essere stato scambiato con un altro calciatore, nella confusione generale. Alla luce di tali chiarimenti e precisazioni dell'arbitro, il DI BENEDETTO merita l'assoluzione, mentre le sanzioni comminate alla società reclamante ed allo SCALISE meritano di essere confermate in quanto congrue rispetto ai gravi fatti descritti dall'arbitro nei proprio rapporto e confermati dallo stesso a questa commissione. Tutto quanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed in riforma della decisione del GS annulla la squalifica comminata al calciatore DI BENEDETTO CRHISTOPHER, mentre conferma per il resto le decisioni del GS. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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