F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 16 Marzo 2015 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), CARLO EMILI, NALDINO FORTI, GIUSEPPE PALMERINI, ROBERTO LOMBRICI e MARIO CICIONI (Componenti p.t. del C.R. Umbria) – (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 16 Marzo 2015
(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), CARLO EMILI, NALDINO FORTI, GIUSEPPE PALMERINI, ROBERTO LOMBRICI e MARIO CICIONI (Componenti p.t. del C.R. Umbria) - (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014). Il deferimento Con provvedimento del 25 novembre 2014 il Procuratore federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: a) il Sig. Luigi Repace, nella qualità di Presidente pro tempore del Comitato Regionale Umbria; b) i Signori Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerici, Roberto Lombrici e Mario Cicioni, tutti nella qualità di componenti pro tempore del Comitato Regionale Umbria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per avere concorso tra loro a formare e sottoscrivere due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria n. 8 del 29.03.2008 e n. 9 del 29.04.2010 (il solo Sig. Mario Cicioni limitatamente a quest’ultimo verbale), da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C. Nei termini previsti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie difensive il Sig. Luigi Repace ed il Sig. Giuseppe Palmerini. Nella articolata memoria redatta dalla difesa del Sig. Luigi Repace si è dedotta in primo luogo la circostanza per cui il G.U.P. del Tribunale di Perugia, in data 13 gennaio 2015, ha pronunciato nei confronti del medesimo Sig. Repace (ed anche degli altri coimputati) sentenza di non luogo a procedere poiché il fatto non sussiste in relazione ai reati di falso ivi contestati, fatti che sono oggetto dell’atto di deferimento oggi in discussione. Alla luce di quanto sopra, prosegue la difesa del deferito, nessuna responsabilità né di carattere penale né tantomeno disciplinare potrà discendere per una condotta che risulta essere stata accertata in giudizio come insussistente; con la conseguenza per cui, essendo stato il comportamento del Sig. Repace caratterizzato da assoluta liceità e correttezza, non potrà non dedursi la insussistenza della contestazione disciplinare allo stesso ascritta. Nella memoria difensiva vengono sviluppate successivamente anche altre argomentazioni tra le quali la presunta nullità dell’atto di deferimento per omesso interrogatorio del Repace stesso e la circostanza per cui l’azione disciplinare nei confronti dello stesso deferito sarebbe comunque prescritta. La memoria difensiva del Sig. Giuseppe Palmerini richiama integralmente le deduzioni difensive indicate e sviluppate nella memoria depositata nell’interesse del Dott. Repace. Su istanza dei difensori delle parti, alla riunione del 12.2.2015 veniva disposto il rinvio del procedimento con sospensione dei termini di cui all’art. 34bis, n.5 del CGS. Alla riunione del 12 marzo 2015, in via pregiudiziale, la Procura federale ha chiesto riunirsi il presente procedimento a quello recante n. 51 per connessione soggettiva; la difesa dei deferiti, dal canto proprio, ha chiesto in primo luogo dichiararsi l’improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 32, comma 11, del vecchio CGS e, in via subordinata, dichiarare prescritta l’azione disciplinare in quanto, ritenendo applicabile sul punto quanto previsto dall’art. 45 del Codice CONI, la prescrizione nel caso di specie sarebbe maturata in data 30.06.2014 (il deferimento reca data 25.11.2014); in via ulteriormente subordinata la difesa dei deferiti ha chiesto che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, laddove non ritenesse di applicare direttamente il Codice CONI, ai sensi dell’art. 56, comma III, del predetto Codice chiedesse un parere alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia sull’interpretazione della norma in esame. Sulle richieste pregiudiziali sopra riportate il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare si è riunito in camera di consiglio. Motivi della decisione L’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 32, comma XI, del vecchio CGS è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Difatti in data 28 giugno 2012 la Procura federale, dietro richiesta della stessa, aveva acquisito dalla Procura della Repubblica di Perugia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento a carico del Sig. Repace, del Sig. Palmerini e di altri consiglieri del comitato regionale umbro e pertanto in quella data ed in quella circostanza la Procura stessa aveva preso cognizione della contestazione di falso elevata nei confronti dei predetti soggetti. Visto e considerato che l’avviso di conclusione delle indagini conteneva già i capi di imputazione concernenti l’ipotesi di falsità dei verbali del comitato regionale umbro, la Procura federale avrebbe dovuto attivarsi mediante l’apertura di un fascicolo sin dal momento in cui aveva acquisito il documento in questione ben sapendo che il termine per la conclusione delle indagini, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma XI, CGS all’epoca vigente, era quello del 30 dicembre 2012. Di contro la Procura federale ha aperto l’inchiesta nei confronti del Sig. Repace, del Sig. Palmerini e degli altri consiglieri deferiti e non costituiti nel presente procedimento, solamente in data 23 aprile 2013 sul presupposto della richiesta di rinvio a giudizio di cui la Procura federale era venuta a conoscenza in data 9 agosto 2012. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara improcedibile l’azione disciplinare.
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