COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 51 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 24/cs – Ricorso U.S.D. Canaletto Sepor avverso la squalifica del calciatore Nicola Godani per dieci giornate. Gara Genovese Calcio – Canaletto Sepor del 17.01.2015 Campionato Giovanissimi Regionali. C.U. n. 44 del 22.01.2015. Per aver, a fine gara, proferito all’indirizzo dell’arbitro la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza “arbitro cinese di m…” il calciatore Nicola Godani è stato sanzionato con la squalifica per dieci giornate.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 51 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 24/cs - Ricorso U.S.D. Canaletto Sepor avverso la squalifica del calciatore Nicola Godani per dieci giornate. Gara Genovese Calcio - Canaletto Sepor del 17.01.2015 Campionato Giovanissimi Regionali. C.U. n. 44 del 22.01.2015. Per aver, a fine gara, proferito all’indirizzo dell’arbitro la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza “arbitro cinese di m…” il calciatore Nicola Godani è stato sanzionato con la squalifica per dieci giornate. La società U.S.D. Canaletto Sepor interpone appello nel quale sostiene che dalla suddetta frase riportata negli atti va espunta la parola “cinese” non pronunciata dal calciatore, rendendo così il comportamento da discriminatorio a ingiurioso e quindi sanzionabile con l’applicazione dell’art. 19 punto 4 lett. a) del CGS. Chiede quindi che la squalifica sia rideterminata con l’applicazione del richiamato articolo. Osserva la Corte che l’assunto difensivo della reclamante va respinto perché cozza irrimediabilmente con quanto emerge dagli atti ufficiali che, redatti in forma chiara, prevalgono per regolamento sulle dichiarazioni di parte. Poiché la frase rivolta all’arbitro più sopra riportata non ammette dubbi sul contenuto discriminatorio per razza, Il Giudice Sportivo ha applicato correttamente la sanzione di cui all’art. 11 irrogandola nella misura del minimo edittale. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it