COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 26/cs – Ricorso A.S.D. Taggia avverso la squalifica del calciatore Nicolò Rosso per sei giornate – Gara Taggia – Ceriale dell’1 febbraio 2015 Campionato Promozione. C.U. n. 47 del 5.2.2015.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 26/cs - Ricorso A.S.D. Taggia avverso la squalifica del calciatore Nicolò Rosso per sei giornate - Gara Taggia - Ceriale dell’1 febbraio 2015 Campionato Promozione. C.U. n. 47 del 5.2.2015. Al 45' s.t. colpiva, a giuoco fermo, con un calcio ad una gamba un calciatore avversario che si trovava a terra. Successivamente ingaggiava una contesa, caratterizzata da scambio reciproco di pugni al volto, con altro giocatore del sodalizio ospite dal quale veniva diviso solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Nicolò Rosso la squalifica per sei giornate effettive di gara. Con rituale ricorso l’A.S.D. Taggia si è rivolta a questa Corte lamentandosi per l’eccessività della sanzione e sostenendo che il comportamento scorretto posto in essere dal proprio tesserato non doveva essere considerato violento perché l’avversario non aveva riportato conseguenze fisiche. Osserva questo giudicante come le difese della società ricorrente trovino puntuale smentita dal resoconto chiaro e preciso fornito dall’arbitro. I fatti, perfettamente compendiati dal primo giudice, rappresentano un grave episodio di violenza, iniziato con il calcio sferrato proditoriamente dal calciatore a un avversario a terra era poi continuato con lo scambio di pugni al volto di un altro avversario. La mancanza di apparenti menomazioni fisiche conseguenti i gesti violenti non costituisce diminuente della pena, che appare determinata in maniera adeguata dal primo giudice e va confermata. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Taggia e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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