COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 29/cs – Ricorso U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Simone Podrecca fino al 14 agosto 2017 e avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara Olimpic Prà Palmaro – Bolzanetese Virtus del 14.02.2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 47 del 19.2.2015 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 29/cs - Ricorso U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Simone Podrecca fino al 14 agosto 2017 e avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara Olimpic Prà Palmaro - Bolzanetese Virtus del 14.02.2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 47 del 19.2.2015 Delegazione Provinciale di Genova. Avverso le sanzioni riportate in epigrafe, l’U.S.D. Bolzanetese Virtus ha depositato ricorso d’appello discusso in data odierna con la presenza del rappresentante della società che ha richiesto l’audizione. Presa visione dell’atto suddetto, la Corte, rilevato come lo stesso si appalesi in parziale contrasto con quanto sancito dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, decide di esaminarlo per valutare, come richiesto dall'appellante, se le sanzioni assunte contro il calciatore Simone Podrecca e la penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla società siano eccessive. Si ricorda che in base ai richiamati commi dell’art. 33 del CGS i reclami agli Organi della Disciplina Sportiva debbano contenere, oltre alle richieste, anche le motivazioni per le quali si ricorre: l’intervento difensivo in sede istruttoria non può sanare tale carenza e deve volgere esclusivamente a rafforzare quanto già esposto nel ricorso, non essendo consentito introdurre richieste diverse da quelle già formulate. Letti gli atti ufficiali si rileva che il calciatore Simone Podrecca è stato espulso al 27° del S.T. per aver colpito l’arbitro con una violenta ginocchiata alla coscia destra e poi sferrato colpi al petto e alla schiena del direttore di gara pronunciando al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose. A seguito di siffatto comportamento la gara è stata sospesa ed il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica fino al 14 agosto 2017 oltre alla sanzione aggiuntiva di cui all’art. 19 comma 1 lett. h CGS (divieto di svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC ecc. e preclusione temporanea ecc. per il periodo di squalifica). La società è stata sanzionata con la punizione sportiva di perdita della gara e con la penalizzazione di un punto in classifica. Ritiene la Corte che la sanzione per l’atto violento debba essere determinata tenendo conto dei consueti parametri cioè proditorietà del gesto, sua violenza e conseguenze causate al direttore di gara. Nel caso di specie l’arbitro, attinto da una ginocchiata alla coscia, non riportò alcuna importante lesione e si è recato, dopo la fine della gara, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera, essendosene poi allontanato visto il lungo tempo d’attesa (otto ore) previsto per il tipo di codice attribuitogli; recatosi il giorno successivo presso altra struttura pubblica, era stato dimesso con diagnosi di contusione dell’anca dx e prognosi di giorni tre. Quanto diagnosticato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino consente di ritenere congrua la sanzione della squalifica del giovane calciatore fino al 31 dicembre 2016. La sanzione aggiuntiva inflitta al Podrecca va revocata perché trova usuale applicazione ai soci e a dirigenti di società: nella squalifica commisurata a tempo a calciatori sono già compresi quei divieti previsti dai citati commi dell’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva. Infine, la sanzione della preclusione in qualsiasi rango della F.I.G.C. non può essere commisurata a una durata temporanea (così come inflitta nel caso in esame) e si applica nei casi ritenuti di gravità assoluta in aggiunta alla massima pena (squalifica o inibizione per anni cinque) e può essere revocata solo in caso di accoglimento d’istanza di grazia. Altresì inusuale è il rilevare una responsabilità della società in fatti violenti contro l’arbitro compiuti sul terreno di gioco da giocatori e sanzionarla, oltre che con l’irrogazione della punizione sportiva per la sospensione anticipata della gara, anche con la penalizzazione di punti in classifica. Sono previste, a tale titolo, altre tipologie di sanzioni, quale per esempio quella dell’ammenda o in casi di assoluta gravità, quella della squalifica del terreno di gioco. Per questi motivi la Corte, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Bolzanetese Virtus, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Simone Podrecca dal 14 agosto 2017 al 31 dicembre 2016, di annullare la sanzione aggiuntiva di cui all’art. 19 comma 1 lett. h inflitta allo stesso e di annullare il punto di penalizzazione a carico della società. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it