COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società F.M. PORTICHETTO Camp. Promozione Gir. A Gara del 18-01-2015 tra F.M. Portichetto / Mozzate Calcio 1923 C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società F.M. PORTICHETTO Camp. Promozione Gir. A Gara del 18-01-2015 tra F.M. Portichetto / Mozzate Calcio 1923 C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015 La Società F.M. PORTICHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato alla società reclamante l’ammenda di € 600,00 in quanto propri sostenitori, da abitazione adiacente all’impianto sportivo lanciavano un petardo che cadeva a circa tre metri dalla recinzione di gioco e provocava una violenta esplosione, provocando all’assistente ufficiale che si trovava nei pressi un forte ronzio alle orecchie e per tale ragione la gara doveva essere sospesa per circa un minuto. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento. L’art. 12 comma 3 del CGS stabilisce che “le società rispondono per la introduzione o l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di ogni genere …” e nel successivo comma 6 indica l’ammontare delle sanzioni applicabili nel caso le società responsabili non siano professioniste, da € 500,00 ad € 15.000,00. Dal rapporto arbitrale, emerge chiaramente che il lancio del petardo è stato effettuato da sostenitori della società Portichetto e che l’esplosione dello stesso ha avuto quale ulteriore conseguenza lo stordimento dell’assistente ufficiale di gara e la sospensione della stessa per circa 1 minuto. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, RIGETTA Il ricorso presentato e conferma l’ammenda di € 600,00 comminata. Dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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