COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. CITTA’ DI SESTO Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 25-01-2015 tra ASD Città di Sesto / Football Sesto 2012 C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 29.01.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. CITTA' DI SESTO Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 25-01-2015 tra ASD Città di Sesto / Football Sesto 2012 C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 29.01.2015 La società A.S.D. CITTA' DI SESTO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore ROMANELLI Alessandro per 3 giornate, lamentando come il calciatore, avesse abbandonato il terreno di gioco indossando la propria maglia. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal referto arbitrale, nonché sentito l'arbitro a chiarimenti, è emerso in modo inconfutabile come il calciatore ROMANELLI Alessandro, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni, uscendo dal campo, si lamentava ripetutamente, lanciando la propria maglia a terra in segno di protesta. La sanzione inflitta appare conseguentemente congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore. Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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