COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. GESSATE Camp. Juniores Reg. Gir. C Gara del 31-01-2015 tra Gessate / La Dominante C.U. n. 42 del CRL Datato 5-02-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. GESSATE Camp. Juniores Reg. Gir. C Gara del 31-01-2015 tra Gessate / La Dominante C.U. n. 42 del CRL Datato 5-02-2015 La società Gessate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Sig. PASSONI Stefano sino al 4-03-2015. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il provvedimento disciplinare a carico dell'allenatore Sig. PASSONI Stefano disposto dal G.S. relativo al reclamo in epigrafe non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. B del C.G.S., le sanzioni inflitte ai dirigenti/allenatori fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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