COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD UBOLDESE CALCIO Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 01-02-2015 tra ASD Uboldese / Calcio Canegrate C.U. n. 28 della Delegazione di Legnano datato 05.02.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 19/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD UBOLDESE CALCIO Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 01-02-2015 tra ASD Uboldese / Calcio Canegrate C.U. n. 28 della Delegazione di Legnano datato 05.02.2015. La Società UBOLDESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente BANFI Roberto sino al 22.04.2015 per aver tenuto un comportamento non regolamentare e protestatorio nei confronti del direttore di gara e per avere proferito frasi offensive nei confronti della Federazione. Nel reclamo la società UBOLDESE afferma che il BANFI non avrebbe compiuto nulla di quanto ascrittogli nella decisione del Giudice Sportivo e che quindi si sarebbe verificato un errore da parte dell'Arbitro nella individuazione della persona che si sarebbe resa attrice di tali comportamenti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal referto arbitrale è emerso chiaramente che il dirigente BANFI ha pronunciato una generica frase offensiva nei confronti della Federazione. La gravità del comportamento alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte, giustifica una lieve mitigazione della sanzione impugnata. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE l'inibizione al dirigente BANFI Roberto sino al 13.03.2015. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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