COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD VIS NOVA Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara del 31-01-2015 tra Arcellasco / Vis Nova Giussano C.U.n. 42 del CRL datato 5-02-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 26/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD VIS NOVA Camp. Juniores Reg. Gir. B
Gara del 31-01-2015 tra Arcellasco / Vis Nova Giussano
C.U.n. 42 del CRL datato 5-02-2015
La società VIS NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MASTRANDREA Antonio per tre gare, lamentando l'eccessività del provvedimento disciplinare in relazione al comportamento tenuto dal MASTRANDREA.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il reclamo proposto dalla società in epigrafe, osserva: la reclamante nel suo reclamo ammette il comportamento aggressivo del proprio tesserato e chiede una riduzione della squalifica.
Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Corte Sportiva di Appello il provvedimento del G.S.è congruo e merita la piena conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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