COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. VISCONTI 1947 Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 15-02-2015 tra Basiglio Milano 3 / U.S. Visconti 1947 C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 19-02-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. VISCONTI 1947 Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 15-02-2015 tra Basiglio Milano 3 / U.S. Visconti 1947 C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 19-02-2015 La Società U.S. VISCONTI 1947 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato alla società reclamante la perdita della gara per 0 a 3 oggettivamente responsabile per il comportamento violento dei propri giocatori, nonchè l’ammenda di €. 100,00 a carico della società, per la medesima motivazione, oltre all’inibizione sino al giorno 19.03.2015 a carico del dirigente signor SPATOLA Franco per comportamento antisportivo, sostenendo che la ricostruzione del GS sia da ritenersi non aderente a come si sarebbero succeduti i fatti, negando in parte quanto descritto nel referto dal Direttore di gara.La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dagli atti ufficiali di gara risulta in modo inequivocabile che a seguito del fischio che segnalava la fine del primo tempo si scatenava una rissa alla quale partecipava attivamente un folto gruppo dei giocatori di entrambe le squadre, dando vita ad animate discussioni che sfociavano in schiaffi e spinte. Risulta inoltre accertato che ai giocatori, si univa il dirigente signor SPATOLA Franco, padre di uno dei calciatori coinvolti nella rissa, rendonsi parte attiva della disputa, a seguito del quale veniva sospesa la partita.Alla luce di ciò, il ricorso non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, RIGETTA Il ricorso presentato, conferma per la società reclamante la perdita della gara per 0 a 3, nonchè l’ammenda di €. 100,00. Conferma inoltre l’inibizione sino al giorno 19.03.2015 a carico del dirigente signor SPATOLA Franco e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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