COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS FRECCIA AZZURRA Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 22-02-2015 tra Vercellese Real / SS Freccia Azzurra C.U. n. 31 della Delegazione di Milano datato 26-02-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS FRECCIA AZZURRA Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 22-02-2015 tra Vercellese Real / SS Freccia Azzurra C.U. n. 31 della Delegazione di Milano datato 26-02-2015 La Società SS FRECCIA AZZURRA ha proposto reclamo avverso la delibera del GS. che ha comminato alla società reclamante le seguenti sanzioni: - disputa di una partita a porte chiuse con sottoposizione della società a periodo di prova di anni uno; l’ammenda di € 500,00; la squalifica fino al 31.05.2015 del tesserato FINIZI Jacopo; la squalifica per tre gare del tesserato ZITO Stefano. Sostiene la società reclamante che la medesima si è prontamente adoperata per far cessare i cori discriminatori provenienti dai sostenitori e che le sanzioni comminate sarebbero comunque eccessive per i fatti accaduti, stante tra l’altro il fatto che per il direttore di gara non vi sarebbe stata alcuna situazione di pericolo. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : le sanzioni relative ai calciatori devono essere confermate, in quanto congrue. Risulta infatti dagli atti ufficiali di gara le condotte riprovevoli tenute da detti giocatori: il sig. FINIZI Jacopo colpiva l’arbitro con una spallata violenta, facendolo indietreggiare ed il sig. ZITO Stefano, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Del pari si conferma l’ammenda comminata alla società reclamante in quanto gli insulti e le offese rivolte all’arbitro durante tutta la gara dai sostenitori della SS FRECCIA AZZURRA avevano un chiaro connotato razzista, che giustifica la sanzione comminata. Questa Corte ritiene invece eccessiva la sanzione della disputa di una partita a porte chiuse con sottoposizione della società a periodo di prova di anni uno. Invero, i fatti verificatisi - l’arbitro veniva accerchiato da alcuni giocatori della Freccia Azzurra e veniva colpito alle spalle (quindi non riusciva ad identificare l’autore) con due calci al polpaccio sinistro che gli provocavano forte dolore e quindi ritenendo esserci pericolo per la propria incolumità decideva di porre fine alla partita – sia pur inammissibili non giustificano la sanzione comminata dal GS, così come per le stesse ragioni appare eccessivo il periodo di prova di anni uno, comminato a seguito della sospensione della sanzione ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis. Alla luce di ciò, il ricorso viene parzialmente accolto. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, ANNULLA La sanzione comminata della disputa di una partita a porte chiuse con sottoposizione della società a periodo di prova di anni uno, a seguito di sospensione della stessa e conferma per il resto il provvedimento impugnato. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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