COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD UNION TRE VALLI Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 22-02-2015 tra ASD Union 3 Valli / USD Casbeno Varese C.U. n. 27 della Delegazione di Varese datato 26-02-2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 12/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD UNION TRE VALLI Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 22-02-2015 tra ASD Union 3 Valli / USD Casbeno Varese C.U. n. 27 della Delegazione di Varese datato 26-02-2015. La Società ASD UNION TRE VALLI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per 4 giornate il calciatore Matteo DOZZIO per aver tolto dalla mano dell’arbitro il cartellino ed averlo scagliato a terra, proferendo frasi offensive. Nel reclamo la società ASD UNION TRE VALLI afferma che il DOZZIO avrebbe urtato involontariamente il braccio dell’arbitro facendogli cadere il cartellino senza ulteriori comportamenti irregolari La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo non può trovare accoglimento. Dal referto arbitrale, che si ricorda essere fonte privilegiata di prova, è emerso chiaramente che il calciatore DOZZIO, abbia invero preso il cartellino dalla mano del direttore di gara e lo avrebbe scagliato a terra offendendolo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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