COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA SANT’ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SILVESTRI GIORGIO SEGUITO GARA VILLA SANT’ANTONIO/SANTA MARIA TRUENTINA CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. VILLA SANT’ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SILVESTRI GIORGIO SEGUITO GARA VILLA SANT’ANTONIO/SANTA MARIA TRUENTINA CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SILVESTRI Giorgio, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per sei giornate effettive di gara per il comportamento da questi osservato, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa Sant’Antonio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, cercando di trattenerlo ed apostrofandolo, ma senza insulti gravi, allorché questi si rifiutò di ascoltarlo, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore.
A sostegno della propria richiesta, la reclamante faceva riferimento altresì ad altre decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva nei riguardi di calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, siano stati sanzionati con pene più miti.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, che non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti (art. 73 NOIF);
• ritenuto il calciatore sanzionato responsabile delle violazioni ascrittegli - con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara - la cui condotta però si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata smodata protesta nei confronti dello stesso, priva di ulteriori e diversi contenuti;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Corte;
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Villa Sant’Antonio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SILVESTRI Giorgio a quattro giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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