COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 APPLICATA AL TECNICO SALVI ANDREA SEGUITO GARA CANTIANO CALCIO/AUDAX CALCIO PIOBBICO DEL 18.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 103 del 21.1.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 APPLICATA AL TECNICO SALVI ANDREA SEGUITO GARA CANTIANO CALCIO/AUDAX CALCIO PIOBBICO DEL 18.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 103 del 21.1.2015)
Il Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico SALVI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2015 per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
Deduceva la reclamante che il Salvi, a fine gara, fu accerchiato da alcuni calciatori del Cantiano, tra cui il portiere che gli si mise davanti e lo afferrò per le braccia; l’allenatore allora, per liberarsi dalla presa, strattonò a sua volta lo stesso calciatore allungando altresì la testa verso di lui sfiorandone il volto inavvertitamente; a quel punto, questi, portandosi le mani in viso, simulava di essere stato colpito dapprima alla bocca e poi al naso, pur non riportando alcuna ferita o segno evidente, come poi candidamente ammesso in presenza del capitano del Cantiano e dello stesso Salvi. Sempre secondo la reclamante, l’arbitro, piuttosto lontano dall’accaduto e con la visuale coperta dai calciatori presenti, avrebbe refertato più quanto riferitogli che quanto constatato personalmente.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Salvi Andrea, precisando tuttavia di non avere “notato segni evidenti del colpo sul viso del portiere” del Cantiano con il quale il ridetto tecnico, a fine gara, ebbe un alterco.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta nella fattispecie in esame la mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo della condotta dell’allenatore Salvi, essendo la stessa più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria di soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità dell’accaduto;
• ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto nella quantificazione della stessa che l’allenatore, per la sua personalità e per il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore SALVI Andrea al 28 febbraio 2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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