COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 APPLICATA AL CALCIATORE GASHI SHQIPRIM SEGUITO GARA INVICTA FUTSAL MACERATA/CANTINE RIUNITE DEL 9.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 del 14.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 11/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 APPLICATA AL CALCIATORE GASHI SHQIPRIM SEGUITO GARA INVICTA FUTSAL MACERATA/CANTINE RIUNITE DEL 9.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 del 14.1.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore GASHI Shqiprim, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2015, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cantine Riunite CSI chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi, nell’occasione, protestò veementemente, in maniera anche irriguardosa, nei confronti dell’arbitro, ma senza azioni o comportamenti particolarmente gravi e violenti, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore in questione, precisando di averlo espulso poiché, dopo una rete subita dalla propria squadra, gli si avvicinò e, protestando, gli diede una spinta con le mani al petto facendogli fare due o tre passi indietro e provocandogli leggero e momentaneo dolore; successivamente venne accerchiato da alcuni calciatori della stessa squadra, tra cui lo stesso Gashi Shqiprim, il quale, in mezzo ai compagni, dopo averlo insultato pesantemente, sferrò un pugno verso di lui sfiorandolo al labbro poiché il colpo fu deviato ed egli si spostò repentinamente. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Gashi Shqiprim in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso tenuto, dapprima, un comportamento irriguardoso, caratterizzato altresì da insulti e minacce nei confronti dell’arbitro, poi una condotta violenta nei confronti dello stesso ufficiale di gara avendo egli tentato di colpirlo con un pugno, non essendovi riuscito solo perché questi si spostò ed il colpo fu deviato; • ritenuto che la condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione applicata dal primo Giudice, la cui decisione, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della pena; P.Q.M.respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cantine Riunite ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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