COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 18/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL CAMPIGLIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CAMPIGLIONE/CASTELBELLINO CALCIO A 5 DEL 9.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 103 del 21.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 18/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL CAMPIGLIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CAMPIGLIONE/CASTELBELLINO CALCIO A 5 DEL 9.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 103 del 21.1.2015) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di avere deciso di non disputare l’incontro per le carenze dimensionali dell’impianto sportivo, perdurate anche dopo il tempo assegnato alla società ospitante per rimuoverle. Riferiva il direttore di gara che: - al suo arrivo al campo, la società ospite presentava riserva scritta per le dimensioni del campo di gioco e per destinazione; - alla presenza dei rappresentati delle due società, con idoneo strumento messo a disposizione dalla società locale, provvedevano alla misurazione del terreno di gioco; - a sua richiesta, veniva esibito anche il verbale di omologazione dell’impianto; - dalle misurazioni effettuate, il terreno di gioco risultava essere lungo 29 metri e largo 16 metri; - il campo per destinazione, parallelo alle linee laterali, al netto delle protezioni di gommapiuma, misurava cm. 95 nel lato tribune, mentre nel lato panchine, cm. 64 alla base e cm. 35 ad una quota di metri 2,10; - il verbale di omologazione riportava misure difformi, modificate, a dire della società locale, per adeguare l’impianto alle dimensioni minime richieste; - invitò, allora, i dirigenti locali a rimuovere le carenze riscontrate assegnando il termine delle ore ventidue; - all’ora indicata, verificato con i capitani delle due squadre che le carenze dimensionali non erano state rimosse, decise di non disputare la gara. Il competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in accoglimento del reclamo proposto dal Castelbellino Calcio a 5 e ritenuta, altresì, corretta la decisione dell’arbitro di non disputare l’incontro, applicava all’odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Campiglione chiedendone l’annullamento, con conseguente recupero della gara non disputata. Deduceva la reclamante di essere al primo anno del Campionato di C1, di non essere a conoscenza delle modifiche regolamentari intervenute e, quindi, di essere in buona fede per l’accaduto, frutto altresì di equivoci insorti con il Comitato Regionale. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato quanto riferito nel proprio rapporto di gara. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentiti l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 19 agosto 2014, il Comitato Regionale Marche ha disposto - giusta facoltà di cui al Com. Uff. n. 1 della LND in data 1 luglio 2014, pag. 38 lett. f) - le misure minime del campo di giuoco per le gare del Campionato di Calcio a Cinque serie C1, fissate in metri “16x25”, immutate, quindi, le misure del campo per destinazione così come previste dalla normativa vigente in materia; • considerato che a norma dell’art. 29, commi 5 e 6, del Codice di giustizia sportiva “i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.)” e che tale procedimento può essere instaurato: - a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; - b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara ….”; • rilevato che nel caso di specie la società ospitata ha presentato riserva scritta e poi reclamo, accolto dal Giudice sportivo e che questi ha, altresì, preso atto della decisione dell’arbitro di non dare inizio alla gara dopo avere riscontrato, all’esito della misurazione, l’irregolarità delle misure del campo per destinazione, inferiori al minimo consentito dalle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto altresì della tolleranza consentita di 10 cm. per i campi coperti (Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque); • rilevato che, all’esito della misurazione eseguita dal direttore di gara, il campo per destinazione è risultato di dimensioni inferiori a quelle consentite, come sopra meglio riportato, e che tale irregolarità non è stata eliminata entro il termine che l’arbitro, tramite il capitano della squadra, concesse all’uopo alla società ospitante; • ritenuto che la responsabilità per la mancata effettuazione della gara - giusta la decisione nr. 1 della FIGC annessa alla Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio secondo la quale le Società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco - debba ricadere sulla società ospitante e che, di conseguenza, alla stessa debba applicarsi la sanzione prevista, per tale evenienza, dall’art. 17 del Cgs; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Campiglione ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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