COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.P.D. CALDAROLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BARUCCA JURI SEGUITO GARA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.P.D. CALDAROLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BARUCCA JURI SEGUITO GARA
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 110 del 4.2.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BARUCCA Juri, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per sei giornate effettive di gara per il comportamento da questi osservato, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Caldarola chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, prima e dopo l’espulsione, in modo sicuramente irriguardoso, non educato e censurabile, ma solo per alcuni attimi, senza contenuti ed intenti violenti e/o minacciosi e senza conseguenze per alcuno, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore.
Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentita la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Barucca responsabile delle violazioni ascrittegli - con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara - la cui condotta però si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata smodata protesta nei confronti dello stesso, priva però di ulteriori e diversi contenuti;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Corte;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P.D. Caldarola e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BARUCCA Juri a quattro giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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