COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FC TORRIONE CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PIRRI MAURIZIO SEGUITO GARA POL. CAMPOFILONE/TORRIONE DEL 14.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 61 del 18.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 26/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FC TORRIONE CALCIO 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PIRRI MAURIZIO SEGUITO GARA POL. CAMPOFILONE/TORRIONE DEL 14.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 61 del 18.2.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PIRRI Maurizio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi osservato, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e, dopo essere stato espulso, dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. FC Torrione Calcio 1919 chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore in quanto questi, giustamente espulso e responsabile di una frase irriguardosa proferita all’arbitro, non lo avrebbe però minacciato e non avrebbe tenuto alcuna condotta violenta nei confronti di un avversario. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Pirri Maurizio responsabile delle violazioni ascrittegli - con esclusione delle contestate minacce, siccome insussistenti - e che le stesse vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. FC Torrione Calcio 1919 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PIRRI Maurizio a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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