COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 dell’11/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FORNARI OTTAVIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO/VILLA MUSONE DEL 21.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 25.2.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 137 dell’11/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FORNARI OTTAVIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO/VILLA MUSONE DEL 21.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 25.2.2015) Il Giudice sportivo della del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FORNARI Ottavio, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Villa Musone, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2015 per condotta violenta nei confronti di un calciatore e dell’allenatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, disapprovando e dichiaratosi pentito per quanto accaduto, ma chiedendo la riduzione, ai minimi edittali, della sanzione impugnata alla luce delle attenuanti applicabili nel caso di specie. Deduceva il reclamante che: - a fine gara, fra lui ed un calciatore della squadra avversaria vi fu un battibecco a distanza; intervene allora un terzo calciatore, il portiere della Vigor Castelfidardo, il quale gli si posizionò difronte petto a petto, sbattendogli le mani sul petto, afferrandolo per i polsi e minacciandolo; fu allora che, nell’intento di divincolarsi, colpì quest’ultimo sulla bocca incautamente con la propria fronte, provocandogli sanguinamento al labbro; - altri calciatori della squadra locale, allora, lo accerchiarono colpendolo in ogni modo: in tale frangente, sbracciando per sottrarsi all’aggressione, colpì involontariamente l’allenatore della Vigor Castelfidardo al volto. Alla richiesta audizione, il reclamante, assistito dal proprio difensore, ha illustrato ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Fornari Ottavio, a fine gara, colpì alla bocca, con repentino spostamento della testa in avanti ma senza caricare il colpo, il portiere della squadra avversaria con il quale si stava fronteggiando faccia a faccia; creatosi quindi un capannello di tesserati di entrambe le squadre attorno ai due, il ridetto Fornari colpì con un pugno al volto l’allenatore della squadra avversaria. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Fornari Ottavio responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse vadano inquadrate nell’ambito delle fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) e c), del Codice di Giustizia sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate e tenuto conto dell’invocata attenuante, qui ritenuta sussistente, e di tutti gli elementi della fattispecie in esame; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore FORNARI Ottavio e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a cinque giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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