COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 6 Marzo 2015 Delibere del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.3. RICORSO A.S.D. OLIMPIC ISERNIA – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA IRREGOLARE POSIZIONE DI CALCIATORI) (GARA OLIMPIC ISERNIA – FWP MATESE DEL 06/12/2014 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – 11^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 79 Del 6 Marzo 2015
Delibere del Giudice Sportivo Territoriale
5.2.3. RICORSO A.S.D. OLIMPIC ISERNIA - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTA IRREGOLARE POSIZIONE DI CALCIATORI) (GARA OLIMPIC ISERNIA – FWP MATESE DEL 06/12/2014 - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – 11^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, tenuto conto della decisione della Corte Sportiva d’Appello pubblicata sul CU n. 67 del 05/02/2015 con la quale si annullava la propria decisione di cui al CU n. 60 e si rinviava al GST per l’esame del merito; rilevato preliminarmente che: la società Olimpic Isernia ha fatto pervenire il proprio ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; la società FWP Matese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo; letto il reclamo, rileva che la società Olimpic Isernia chiede l’applicazione, ai danni della società FWP Matese, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 perché tutti i calciatori iscritti in distinta non avevano titolo a parteciparvi perché non tesserati. Osserva questo GST. Acquisite dalla Delegazione Provinciale di Isernia informazioni in merito, dalle stesse si evince che la società FWP Matese aveva presentato le richieste di tesseramento dei calciatori prima della data di disputa della gara in epigrafe, ma le stesse risultavano tutte incomplete della documentazione necessaria e di questo la società veniva informata. In questo frangente, però, veniva disputata la gara in epigrafe. Successivamente la società FWP Matese si adoperava e sanava tutte le irregolarità nei tesseramenti. Pertanto, questo GST ritiene irregolare la posizione di tutti i calciatori della società FWP Matese in occasione della gara in epigrafe, ma che tale irregolarità debba essere imputata esclusivamente alla società. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia; 2. di infliggere alla società FWP Matese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per le ragioni esposte in premessa; 3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 300.
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