COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 53 del 5/12/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara FEMMINILE JUVENTUS – ACQUI CALCIO disputata l’1/02/2015 nell’ambito del Campionato di Calcio Femminile di Serie C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 19.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 53 del 5/12/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara FEMMINILE JUVENTUS – ACQUI CALCIO disputata l’1/02/2015 nell’ambito del Campionato di Calcio Femminile di Serie C Con tempestivo reclamo inoltrato a mezzo fax in data 11/02/15, la A.S.D. ACQUI CALCIO 1911, ritenendo non attendibile il referto redatto dall’arbitro che ha diretto la gara FEMMINILE JUVENTUS - ACQUI CALCIO, disputata l’1/02/15 nell’ambito del Girone A del Campionato di Calcio Femminile di Serie C, contesta la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto al proprio allenatore FOSSATI Giuseppe la squalifica fino al 31/03/2015 e chiede una congrua riduzione della suddetta sanzione. Il direttore di gara, nel suo circostanziato supplemento di rapporto, riferisce che, al 30° del secondo tempo, allontanava il Signor FOSSATI Giuseppe, allenatore dell’ACQUI, unitamente al Signor BASSO Giorgio, dirigente della stessa società, per essere indebitamente entrati sul terreno di gioco a seguito di un normale fallo di gioco avvenuto fra due giocatrici. L’allenatore, in particolare, pronunciava in modo alterato pesanti offese nei confronti dell’arbitro e ritardava per vari minuti l’uscita dal campo, non consentendo l’immediata ripresa del gioco. Dopo l’abbandono del terreno, avvenuto grazie all’intervento del capitano della propria squadra, raggiunta la tribuna, continuava ad offendere e minacciare l’arbitro con frasi che sottintendevano ritorsioni di natura disciplinare nei suoi confronti che sarebbero state richieste agli organi federali. La società reclamante, con l’evidente scopo di sminuire la portata dell’accaduto, riferisce che l’allenatore FOSSATI, unitamente al dirigente BASSO, si è precipitato in campo per soccorrere una propria giocatrice colpita con un pugno al viso da un’avversaria. A questo riguardo, viene allegato un certificato medico relativo alla calciatrice SCARABELLO Nicole che prevede una prognosi di quindici giorni di riposo. Inoltre, dopo aver espresso l’intenzione del Signor FOSSATI di sottoporsi ad un confronto con il direttore di gara, smentisce nel modo più assoluto che i propri tesserati abbiano proferito nei suoi confronti parole offensive o minacce di alcun genere. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, considerato che la tesi difensiva esposta dalla società reclamante deve essere disattesa, perché contrastante con la ricostruzione dei fatti, operata in modo minuzioso dall’arbitro nel rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; osservato che non è consentita dalle norme vigenti l’effettuazione del richiesto confronto con il direttore di gara; ritenuto, altresì, che la particolare gravità dell’episodio, aggravato dalla odiosa reiterazione dei comportamenti, rende incensurabile la decisione impugnata per quanto attiene la motivazione e la misura della sanzione; DELIBERA di respingere il ricorso, confermando la squalifica fino al 31/03/2015 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore FOSSATI Giuseppe, e dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata dalla società ricorrente.
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