COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. ASTENSE LIBERTAS avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 55 del 19/02/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara RHIBO FOSSANO – ASTENSE LIBERTAS disputata il 13/02/15 nell’ambito del Campionato Juniores di Calcio a 5 – Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. ASTENSE LIBERTAS avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 55 del 19/02/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara RHIBO FOSSANO – ASTENSE LIBERTAS disputata il 13/02/15 nell’ambito del Campionato Juniores di Calcio a 5 – Girone B. PREMESSO che all’esito della gara RHIBO FOSSANO – ASTENSE LIBERTAS, disputata il 13/02/15, relativa al Girone B del Campionato Juniores di Calcio a 5 e terminata con il risultato di parità di 8 - 8, il Giudice Sportivo, dopo un controllo al sistema informatico effettuato sul giocatore dell’ASTENSE LIBERTAS, DUBOIS Valentino, destinatario di un provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, accertava che il suddetto risultava in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società che lo aveva utilizzato ed emetteva, quindi, la seguente delibera: 1. di assegnare gara persa alla A.S.D. ASTENSE LIBERTAS con il risultato di 0 – 6; 2. si comminare alla stessa società l’ammenda di € 150,00; 3. di inibire fino al 19/04/2015 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta di gara, Signor LIUZZI Massimiliano; 4. di squalificare il giocatore DUBOIS Valentino per una gara da scontare dopo l’eventuale perfezionamento di un tesseramento. Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, inviato con raccomandata del 23/02/15, la A.S.D. ASTENSE LIBERTAS, che, dopo aver accettato la sanzione della perdita della gara, propone impugnazione relativamente alla sanzione dell’ammenda ed al provvedimento di inibizione inflitto al proprio dirigente, richiedendo la riduzione dell’entità dell’ammenda e del periodo di inibizione. La società reclamante, per sminuire la portata della irregolarità commessa, dichiara che il dirigente LIUZZI Massimiliano ha sottoscritto in buona fede la distinta di gioco, ritenendo il giocatore DUBOIS Valentino regolarmente tesserato. A tale riguardo, viene allegata una semplice richiesta di tesseramento per il suddetto calciatore non sottoscritta da alcuno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che da un ulteriore controllo, effettuato al sistema informatico dell’Ufficio Tesseramento, è risultato che il giocatore DUBOIS Valentino risulta tesserato dall’8/09/12 per la U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 e, pertanto, non aveva titolo per partecipare alla gara in questione; considerato che non vi siano motivi idonei che consentano una riduzione delle sanzioni adottate; DELIBERA di respingere il reclamo e, conseguentemente, di confermare l’ammenda di Euro 150,00 a carico della società e l’inibizione fino al 19/04/2015 inflitta al dirigente LIUZZI Massimiliano, disponendo, altresì, l’addebito della tassa reclamo che non risulta versata dalla società reclamante.
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