COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della Società VENARIA REALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta del 9.1.2015 in riferimento alla gara VOLPIANO – VENARIA del 21.12.2014 valida per il Campionato Giovanissimi Regionali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
d) Ricorso della Società VENARIA REALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 del Comitato Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta del 9.1.2015 in riferimento alla gara VOLPIANO – VENARIA del 21.12.2014 valida per il Campionato Giovanissimi Regionali La Società VENARIA reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha squalificato il proprio dirigente CAMPANELLA Paolo sino al 31.12.2018 e condannato la ricorrente, in quanto oggettivamente responsabile dei fatti di cui è stato ritenuto responsabile il proprio tesserato, al risarcimento dei danni fisici subiti dal direttore di gara dietro presentazione di idonea documentazione. Occorre sin da subito rilevare che la condanna al risarcimento dei danni deve essere annullata in quanto trattasi di provvedimento abnorme in quanto non consentito dalla giurisdizione sportiva. Sarà compito di quella ordinaria provvedere sulla eventuale domanda del danneggiato. Venendo invece alla responsabilità personale del CAMPANELLA, si rileva che le argomentazioni a sua difesa non sono affatto convincenti e non consentono in alcun modo di superare quanto affermato dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto. La ricorrente ha cercato di sostenere l’involontarietà del gesto del proprio tesserato che avrebbe sì colpito con una testata il direttore di gara, ma a causa di un fatto accidentale ovvero a causa del fatto di aver perso l’equilibrio (scivolando o inciampando, poco importa) nell’avvicinarsi al medesimo. La ricostruzione difensiva è priva di qualsivoglia fondamento. La dinamica dei fatti, il tipo di aggressione subita, la natura e l’entità delle lesioni patite dal giovane direttore di gara (trauma cranico e ferita lc zigomo dx) come obiettivamente accertate da questa Corte nel corso dell’udienza 13.2.2015 dedicata alla audizione dell’arbitro depongono per la volontarietà dell’aggressione. Nel corso della sua audizione il direttore di gara ha confermato di essere stato violentemente aggredito dal CAMPANELLA con un testata al volto che non poteva essere l’esito di una involontaria caduta, ma ciò che il predetto aveva in animo. L’arbitro descrive il gesto del CAMPANELLA come quello di uno che “caricava la testa” per colpirlo, riuscendo nel suo intento. D’altra parte l’entità delle lesione (ancora presente al momento della audizione) e la statura dei due soggetti sostanzialmente identica (una testata in caduta non avrebbe attinto lo zigomo, ma il petto) sono compatibili con un’unica spiegazione: la testata del CAMPANELLA era voluta sia nella sua ideazione che nella sua intensità. La gravita della condotta del CAMPANELLA è talmente straordinaria (e non vi è stato alcun gesto riparatorio da parte del medesimo) che la funzione retributiva della sanzione deve ritenersi soddisfatta non soltanto con la sanzione della squalifica a tempo, ma anche con quella pecuniaria ai sensi dell’art.19 comma 6 CGS. P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale, in parziale riforma, delibera di aggravare la sanzione inflitta a CAMPANELLA Paolo comminandogli, oltre alla squalifica sino al 31.12.2018, anche l’ammenda di euro 500,00 Annulla la condanna della società VENARIA REALE al risarcimento del danno. Nulla dispone in rodine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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