COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale e) Ricorso della Società SPORTING CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 36 del 19.02.2015 della delegazione provinciale di Torino, in relazione alla gara CIRIÈ CALCIO – SPORTING CENISIA disputata in data 14.02.2015, Campionato Allievi B girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 05.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale e) Ricorso della Società SPORTING CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 36 del 19.02.2015 della delegazione provinciale di Torino, in relazione alla gara CIRIÈ CALCIO – SPORTING CENISIA disputata in data 14.02.2015, Campionato Allievi B girone C Con ricorso inviato in data 20.02.2015, la società Sporting Cenisia si duole del provvedimento con cui il giudice sportivo ha rilevato la mancanza di tesseramento in capo al giocatore MIRANDA Ricardo, schierato in campo (ed inserito in distinta) dalla società ricorrente. Con conseguenti provvedimenti tanto nei confronti del calciatore Miranda (squalifica per 1 gara) quanto della società di appartenenza (ammenda di euro 100.000 ed inibizione fino al 19.03.2015 del dirigente Germinario Aldo). E con conseguente assegnazione di gara persa alla medesima società (con risultato Ciriè calcio-sporting cenisia 3-0). Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale presente presso l’ufficio tesseramenti si osserva. Il calciatore è stato indicato in distinta con le generalità di MIRANDA Riccardo e con tale nome non risulta effettivamente tesserato. In realtà, il medesimo calciatore risulta tesserato per la società ricorrente con il nome di AUGUSTO MIRANDA Ricardo ed i dati del tesseramento (numero e data di nascita) sono proprio quelli indicati in distinta. Appare pertanto evidente come all’atto di redigere la distinta si sia omesso di indicare il doppio cognome del calciatore, regolarmente tesserato. Viene pertanto meno il rilievo fondante le decisioni assunte dal Giudice sportivo e sopra richiamate. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si ANNULLANO Le sanzioni disposte dal giudice sportivo nei confronti del calciatore Miranda (squalifica per 1 gara) nonché della società di appartenenza (ammenda di euro 100.000 ed inibizione fino al 19.03.2015 del dirigente Germinario Aldo). Con omologazione del risultato conseguito sul campo.
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