COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. COSMANO – U.S.D. AUDACE CERIGNOLA.DEL 18.01.2015. Reclamo dell’USD Audace Cerignola in data 29.1.2015 avverso la sanzione dell’ammenda di € 800,00 con diffida comminata dal Giudice Sportivo territoriale con decisione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia, FIGC-LND, 22.01.2015 n. 51.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. COSMANO – U.S.D. AUDACE CERIGNOLA.DEL 18.01.2015. Reclamo dell’USD Audace Cerignola in data 29.1.2015 avverso la sanzione dell’ammenda di € 800,00 con diffida comminata dal Giudice Sportivo territoriale con decisione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia, FIGC-LND, 22.01.2015 n. 51. Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo come sopra proposto; -sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che il Direttore di gara ha confermato di non aver assistito direttamente al lancio del coltello da cucina e di non aver identificato l’autore del gesto e che l’episodio gli veniva segnalato da un calciatore della Società Cosmano; - che pur a seguito dell’istruttoria espletata non è stato possibile accertare con sufficiente grado di certezza l’accaduto, né identificare l’autore; - che restano a carico della reclamante gli altri profili di responsabilità accertati in prime cure che hanno visto l’Audace Cerignola perdere l’incontro con il risultato di 2 - 0 in favore dell’ASD Cosmano ed il Direttore di gara abbandonare il campo scortato dalla Polizia per le “inottemperanze” dei tifosi della prima Società; - che quest’ultimo episodio resta di particolare gravità atteso che la gara appartiene a quelle programmate nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico ed il fine sportivo si confonde con quello educativo da ritenersi, quest’ultimo, di eguale dignità rispetto al primo; ritenuto, pertanto, - di non dover annullare integralmente, ma di poter ridurre ad € 200,00, l’ammenda inflitta alla reclamante in quanto merita severa censura la restante condotta illecita della quale l’Audace Cerignola risponde a termini dell’art. 4, co. 3, C.G.S.; Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello territoriale per la Puglia, in parziale riforma della decisione impugnata, delibera 1) accogliersi in reclamo per quanto di ragione e, per l’effetto, annullarsi la sanzione della diffida e ridursi ad € 200,00 l’ammenda inflitta all’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA; 2) non addebitarsi alcuna tassa sul conto della Società istante atteso il parziale accoglimento del gravame.
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