COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Girone “C” GARA: Green Planet c/ Juve Club Boniperti. DEL 02.2.2015. Reclamo della Soc. Juve Club Boniperti in data 13.2.2015 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia, inflitte con delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del 12.2.2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 26 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Girone “C” GARA: Green Planet c/ Juve Club Boniperti. DEL 02.2.2015. Reclamo della Soc. Juve Club Boniperti in data 13.2.2015 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia, inflitte con delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Bari, C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del 12.2.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Considerato che la reclamante non ha notificato il reclamo alla controparte Green Planet; Visto l’art. 46, co. 5, del C.G.S. il quale dispone che “nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente”; Ritenuto che l’omessa notifica rende inammissibile il gravame; Ritenuto, altresì, di dover porre a carico della Società istante le spese di procedura a termini dell’art. 33, co. 14, del C.G.S. quantificandole in misura pari alla tassa reclamo; Tutto quanto considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di appello per la Puglia, Delibera 1) dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. Juve Club Boniperti e, per l’effetto, condannarla al pagamento delle spese di procedura che liquida in misura pari alla tassa reclamo.
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